Sommario:
1.
Definizione del problema e precisazioni metodologiche. –
2. L'art. 32 Cost. ed il diritto di
rifiutare le cure anche "a costo" della vita. –
3. Rifiuto di cure e paziente
incosciente: esame critico delle opinioni più diffuse.
– 4 Una possibile soluzione: le "apparenti" ambiguità
dell'art. 9 della Convenzione di
Oviedo. – 5 Puntualizzazioni ed aspetti
problematici.
1. Tra le situazioni più
difficili che possono presentarsi nell'esercizio
dell'attività medica, si pone indubbiamente quella del
rifiuto da parte del paziente di
una determinata terapia, quando tale scelta realizzi un
pericolo per la salute o per la stessa vita.
Casi come questi
prospettano una drammatica
alternativa.
Il rispetto della volontà del paziente sarà per lo più
avvertito dal sanitario come una sorta di "agevolazione"
di un comportamento autodistruttivo, intrinsecamente
contraddittoria rispetto al significato originario della
propria professione, tanto più difficile da accettare
quanto più sussistano concrete possibilità di restituire
il malato ad una vita normale, e quanto più le ragioni
del rifiuto di cure appaiano difficilmente comprensibili
o irrazionali. D'altra parte, l'imposizione coattiva del
trattamento sanitario, comunque
essa possa essere concepita e realizzata, assumerà
evidentemente i tratti di una violenza, particolarmente
umiliante non solo perché rivolta al "corpo" del
paziente, ma soprattutto
perché destinata a svilire le convinzioni personali più
radicate e profonde dell'interessato: la sua concezione
della vita e della morte; i suoi "punti di vista" sotto
il profilo etico, filosofico, religioso; il diritto di
ergersi ad unico "vero" arbitro dei propri più intimi
interessi.
La responsabilità per la
gestione di vicende così problematiche
viene a ricadere, nei fatti,
interamente sul medico. Per lo più, il diritto
interviene, in questo campo, a posteriori, per
valutare "col senno di poi" (e con esiti pressoché
imprevedibili) il significato penale della vicenda. Nel
momento, tuttavia, in cui si
impone una decisione operativa, vanamente il
professionista potrebbe cercare un qualche supporto
nella scienza e nella prassi giuridica, capaci sinora di
offrire soltanto una gamma gravemente contraddittoria di
soluzioni: il sistema normativo, ed i soggetti che di
questo sistema dovrebbero costituire i portavoce,
sembrano abdicare pilatescamente
al proprio ruolo di orientamento "preventivo" dell'agire
umano .
Indicazioni a dir poco
ambigue si evincono, in primo luogo, dalla
giurisprudenza, oscillante tra gli estremi
dell'individuazione di misure coercitive "atipiche",
utili al medico per adempiere
comunque al proprio compito di tutela della
salute anche contra
voluntatem,
ed invece il riconoscimento di un significato assoluto e
preminente al rifiuto di cure,
addirittura anche quando non confermabile, stante lo
stato di incoscienza del paziente.
Altrettale variabilità di vedute si riscontra in
dottrina.
Contrapposte ad un'impostazione, sostanzialmente
dominante, che deduce dalla chiara lettera del secondo
comma dell'art.32 della
Costituzione l'impossibilità di una qualsiasi
imposizione coattiva di trattamenti sanitari, si
riscontrano, difatti, numerose posizioni rigoristiche,
ancorate al dogma dell'assoluta indisponibilità della
vita. L'esistenza di un "dovere di vivere" quale limite
implicito al diritto, costituzionalmente tutelato, di
rifiutare le cure, viene
affermata motivando vuoi sulla base delle norme del
codice penale in materia di omicidio del consenziente e
di agevolazione del suicidio, vuoi alla luce dell'art.5
del codice civile; con riferimento, poi, alla
Costituzione, si richiamano ora l'obbligo costituzionale
di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà
sociale, di cui agli artt.2 e 4 Cost. (obbligo rispetto
al quale atti di disposizione "negativa" della propria
salute o, addirittura, della propria vita
costituirebbero un'inaccettabile "scappatoia"), ora il
valore costituzionale della (dignità della) "persona
umana", gerarchicamente sovraordinato rispetto ai
diritti alla libertà e all'autodeterminazione, e da
intendersi «non come volontà di realizzarsi liberamente,
ma come valore da preservare e realizzare nel rispetto
di se stessi».
Il nugolo
di opinioni diviene poi
ulteriormente fumoso allorquando, dal piano delle
valutazioni di carattere squisitamente
giuridico-penalistico, la
visuale si estenda ad impostazioni in varia misura
riguardanti il piano della bioetica,
della filosofia,
della deontologia medica.
Indubbiamente una tale
difformità di vedute risulta, in buona misura,
fisiologica, con riferimento ad una questione tanto
complessa e coinvolgente. Quel che si può tuttavia
rimproverare alla scienza giuridica, è il frequente
indulgere a considerazioni magari di notevole
significato culturale, ma che rischiano di
risultare fuorvianti nel
contesto di un'argomentazione che aspiri ad essere
squisitamente giuridica. Se, in particolare, l'intento è
quello di dedurre dal sistema vigente le "regole"
spendibili in casi come questi, il giurista dovrebbe,
con un vero e proprio "atto di
umiltà", indossare i panni dell'esegeta "puro" e
"neutrale" del dato positivo, tralasciando
improvvisazioni filosofiche o da politico del diritto, e
tentando, nei limiti dell'umanamente possibile, di
"astrarsi" dai propri convincimenti, affinché essi non
alterino surrettiziamente il percorso argomentativo. Un
impegno tutt'altro che inesigibile: basta, in poche
parole, da un lato estromettere programmaticamente
dall'argomentazione qualsiasi notazione di valore che
non trovi un immediato ed evidente riscontro di
carattere normativo; dall'altro, non tentare a tutti i
costi di capovolgere, con sofismi più o meno raffinati,
le soluzioni che appaiano maggiormente coerenti col dato
normativo, solo perché ritenute inconciliabili con
aprioristiche opzioni
ideologiche.
Questa scelta metodologica non
impone necessariamente, di per sé, una sterile
riproposizione della lettera della legge. Com'è noto,
una scelta interpretativa può dirsi fondata nella misura
in cui rappresenti, piuttosto, l'esito più congruo, sul
piano logico-argomentativo,
della dialettica sempre intercorrente tra "regole" e
"principi": non soltanto "legittima", ma addirittura
doverosa è una lettura teleologicamente orientata della
normativa vigente, perché una deferenza acritica al
tenore lessicale della singola disposizione,
atomisticamente considerata,
rischia in realtà di tradire il "sistema" giuridico,
introducendovi fattori di
incoerenza «non solo logica ma soprattutto valutativa».
Purtuttavia, qualsiasi interpretazione "orientata ai
valori" deve dedurre questi ultimi da norme di
diritto positivo che li
valorizzino esplicitamente, per non piegare le soluzioni
adottate ad opzioni non già proprie dell'ordinamento
giuridico, ma munite di un generico fondamento
"culturale", o addirittura semplicemente proprie del
singolo interprete.
2. Entrando in
medias res, è nostro
intendimento – ispirato da evidenti ragioni
di economia espositiva –
dedicare attenzione soltanto ad alcuni "aspetti", tra i
tanti ipotizzabili, della problematica in esame. Un
primo profilo meritevole di considerazione è quello
inerente all'esistenza stessa di un diritto di
rifiutare le cure, anche laddove quest'ultimo implichi,
nei fatti, una rinunzia alla vita. Un secondo
profilo – che assume rilievo,
ovviamente, soltanto risolvendo affermativamente il
primo – concerne la persistente validità del
dissenso rispetto alle cure, qualora il malato, in
quanto incosciente, non sia in grado di darne conferma.
Per quanto, nella motivazione
di alcune sentenze, a queste
due questioni venga dedicata una considerazione unitaria
ed indifferenziata, esse sembrano in realtà connotarsi
in modo del tutto eterogeneo. Con riferimento alla prima
ipotesi, difatti, sembra potersi affermare una
sostanziale univocità di principi e valori in gioco,
tanto da poter dedurre la "regola" operativa
immediatamente da quei principi; nel secondo caso sembra
per contro palesarsi un contrasto irrisolto di
principi, con una
inevitabile complicazione del ragionamento ermeneutico.
Ma
procediamo con ordine.
L'art. 32, secondo comma,
della Costituzione afferma a chiare lettere che «nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento
sanitario»; a meno che un intervento coattivo non
sia espressamente e specificamente
autorizzato dalla legge, e a patto che i
contenuti di quest'ultima siano rispettosi del valore
della "persona umana". Quel che viene a sancirsi è,
insomma, un vero e proprio diritto generale di
rifiutare le cure
(che nella più recente giurisprudenza costituzionale
è stato, tra l'altro, giustamente interpretato come
forma speciale di manifestazione del diritto alla
libertà personale di cui
all'art.13 Cost.).
Altre eccezioni a tale diritto, oltre a quella dei
trattamenti sanitari obbligatori, non sono previste: in
nessun dove appare esplicitato
un "dovere di vivere",
né in altro modo sembra potersi individuare nel "rischio
di morte" (o di malattia) un limite negativo al criterio
della volontarietà dei trattamenti sanitari. Nessuna
legge, v'è da aggiungere, prevede un trattamento
sanitario obbligatorio nel caso in cui il rifiuto di
cure implichi una rinunzia alla vita.
Non meritevoli di
considerazione – perché frutto di un evidente
sovvertimento della gerarchia delle
fonti – sono quelle impostazioni
che negano la configurabilità di un dovere
(costituzionalmente affermato) di rispettare la volontà
del paziente, richiamando all'uopo norme codicistiche
(dunque di legge ordinaria, come gli artt. 579 e 580 del
c.p., l'art. 5 c.c., gli
artt. 593
o 54 c.p.). A poco vale l'escamotage
di dedurre da tali disposizioni un supposto "principio
generale" di indisponibilità
del bene vita,
perché pur sempre di un principio collocato sul piano
della legge ordinaria si tratterebbe, come tale incapace
di fissare limiti alla regola sancita in modo generale
ed inequivoco dall'art.32,
2° comma, Cost.. Né può condividersi l'opinione di chi
afferma che la Costituzione, se avesse voluto sovvertire
il principio di indisponibilità della salute, avrebbe
dovuto farlo expressis
verbis:
quasi che i valori costituzionali non fossero quelli
esplicitati nel testo della Carta fondamentale, ma
quelli desumibili da altre fonti, magari previgenti (e
quindi implementate in un ordinamento al cui globale
superamento era diretto lo sforzo dell'Assemblea
Costituente), solo perché da quel testo non apertamente
contraddette.
Alla
luce, poi, delle premesse metodologiche cui si faceva
cenno poc'anzi, non ci paiono neppure condivisibili i
tentativi di sostenere la tesi di un limite "implicito"
al diritto di rifiutare le cure, da alcuni affermato
argomentando dal valore della "dignità della persona
umana".
Si sta perseguendo un'interpretazione il più possibile
fondata su dati normativi certi: il criterio
della "dignità" è certo di valenza costituzionale, ma
appare tutt'altro che univoco contenutisticamente. Più
in particolare, sintetizzando al massimo la miriade di
definizioni in materia, può dirsi che trattasi di un
valore la cui tutela viene da taluni
concepita come essenzialmente "eterodiretta"
rispetto all'individuo (nel senso che tale bene si
connoterebbe di contenuti "oggettivamente" riconosciuti
come del tutto indisponibili), mentre altri preferiscono
attribuire a quel concetto un significato prettamente "autodeterminato",
visto che soltanto al singolo spetterebbe definire la
dimensione della propria dignità, venendo quest'ultima
ipso facto compromessa nel momento in cui
l'ordinamento pretendesse di imporre all'individuo – con
riferimento a scelte concernenti unicamente la sua
persona – priorità ed opzioni ideologiche da lui non
condivise. Orbene: chi si appella a questo referente
ambiguo della "dignità", per negare valore ad un rifiuto
di cure implicante un grave danno alla salute, dà per
dimostrato ciò che dovrebbe dimostrare, ovvero che,
nelle situazioni problematiche di cui si discute, tale
concetto assuma una valenza "eterodeterminata",
fungendo da limite rispetto
all'autodeterminazione. Ben si potrebbe ritenere
rilevante, difatti – d'accordo con la maggior parte dei
commentatori
– un diverso concetto di "dignità"
il quale, lungi dal porsi in contrapposizione con
il criterio di autodeterminazione, ne costituirebbe la
stessa ratio ispiratrice. D'altra parte, il
tenore letterale dell'art.32 2°
comma è chiaro nell'attribuire al valore
intrinseco della "persona umana" un ruolo sì di limite,
ma non già rispetto al principio
consensualistico, quanto - con logica esattamente
opposta - nei confronti degli spazi legittimamente
attribuibili al settore dei trattamenti sanitari
contra o
praeter
voluntatem.
Neppure ci pare da seguire chi –
facendo riferimento, ad es.,
agli artt.2 e 4 Cost. – individua nella dimensione
"sociale" dell'individuo l'elemento che giustificherebbe
l'impedibilità di qualsiasi
atto lato sensu autodistruttivo. Si afferma,
nello specifico, che nessuna persona potrebbe disporre
in termini negativi della propria vita e della propria
salute, perché tale scelta implicherebbe una sottrazione
agli obblighi sussistenti nei confronti degli altri
consociati, di carattere lato sensu solidaristico.
Tale ragionamento finisce, nella sostanza, col
trasformare surrettiziamente il "diritto alla salute"
in un "dovere alla salute": il benessere psico-fisico
viene ad essere inteso non più come prerogativa del
singolo, atta a fondare una pretesa solidaristica nei
confronti dello Stato e della società, ma come
prerogativa dello Stato e della società, implicante una
pretesa verso il singolo, affinché egli si tenga bene
"in forma" per meglio poter "servire" alla collettività.
Ci sembra difficilmente comprensibile come tale
ricostruzione – che involontariamente
ripropone le istanze
"utilitaristiche" di talune sciagurate ideologie
totalitarie – possa conciliarsi con una norma
costituzionale che a chiare lettere afferma la non
obbligatorietà dei trattamenti sanitari. Certo, la
"salute" è considerata, dal primo comma di quella
disposizione, anche un interesse "della collettività",
oltre che "dell'individuo"; ma è poi proprio il secondo
comma a sancire espressamente criteri e limiti entro i
quali (eccezionalmente) la tutela di quel bene possa
essere sottratta, per fini sociali, alla disponibilità
del singolo, alludendo ai trattamenti sanitari
obbligatori previsti dalla legge. Non appare convincente
il tentativo di convertire apoditticamente l'eccezione
nella regola, ampliandone i presupposti applicativi
oltre quelli espressamente
sanciti.
In conclusione: unico "principio"
costituzionale sicuramente riconoscibile come tale è
quello della necessaria volontarietà, sempre e
comunque, dei trattamenti
sanitari
(fatta salva la pratica impossibilità di ottenere
un "consenso" espresso: v.infra). Anche norme
subordinate all'art.32 Cost.
sembrano, d'altra parte, informarsi a questo
criterio. Tra le più significative
possono ricordarsi l'art.33 della l. 833/78 («i
trattamenti sanitari sono di norma volontari»:
l'eccezione a cui si allude è, ancora una volta, quella
dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla
legge); l'art.4 del decreto ministeriale 1° settembre
1995, che definisce le trasfusioni come pratiche
terapeutiche per le quali è necessario il consenso
informato del ricevente;
nonché, di recente, alcune disposizioni particolarmente
significative della "Convenzione del Consiglio d'Europa
per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano riguardo all'applicazione della
biologia e della medicina" (c.d. "Convenzione di
Oviedo") del 1997, ratificata in Italia con legge 28
marzo 2001, n.145.
In particolare devono ricordarsi l'art.2 della
Convenzione, che, smentendo qualsiasi tipo di concezione
"utilitaristica" dell'individuo e del suo benessere
psico-fisico, afferma a chiare lettere la prevalenza
«dell'interesse e del valore dell'essere umano» sul
«solo interesse della società o della scienza»,
e l'art.5, ove si afferma, al primo comma, che i
trattamenti medici possono essere attuati soltanto «dopo
che la persona interessata vi abbia consentito
liberamente ed espressamente».
La collocazione
gerarchica dei valori in gioco è talmente univoca da
contenere in nuce, senza la necessità di
ulteriori specificazioni, la stessa "regola" valida per
il caso di specie: il medico non può mai imporre
alcuna terapia, alcun accertamento diagnostico, alcuna
attività medico-sanitaria in
genere, laddove a ciò osti il dissenso del paziente,
anche quando tale dissenso significhi, nei fatti,
l'accettazione della morte.
3. Di molto si complica la
questione, tuttavia, non appena la situazione fattuale
di riferimento si arricchisca di un
ulteriore profilo: lo stato di incoscienza del
paziente, che abbia precedentemente dissentito rispetto
alle cure che si prospettano necessarie.
È bene chiarire sin da subito, a
scanso d'equivoci, come la mancanza attuale della
capacità di esprimere un consenso non dia
adito a particolari problemi
applicativi almeno in tre casi, diversi da quello di
nostro immediato interesse: 1) quando il paziente abbia
coscientemente accettato l'intervento sanitario, prima
di perdere conoscenza; 2) quando, pur mancando la
condizione sub 1 (o addirittura sussistendo un
previo "rifiuto"), le cure non appaiano tuttavia
"necessarie" ed "urgenti"; 3) quando l'interessato non
abbia precedentemente espresso alcun "dissenso" rispetto
al tipo di trattamento che, nella contingenza, appaia
indifferibile (o abbia di recente revocato, anche per
facta
concludentia, un dissenso precedentemente
manifestato).
Dalla prima ipotesi deriva,
ovviamente, un dovere di
intervento, posta l'armonica convergenza dell'istanza
"volontaristica" e di quella "solidaristica". Nel
secondo caso, nella misura in cui sia "tecnicamente"
possibile procrastinare l'intervento, il principio "consensualistico"
mantiene intatto il proprio significato, non implicando
il rispetto di tale principio la "lesione" del valore –
dialetticamente contrapposto - della "salute". Il medico
sarà allora obbligato ad attendere che il paziente
"ritorni in sé", per svolgere con lui il necessario
"dialogo" informativo, senza sentirsi autorizzato ad
agire sol perché a lui appaia "del tutto improbabile"
(o, peggio, "ingiustificabile") un eventuale dissenso.
Nell'ultima ipotesi, infine, non si
vede che cosa dovrebbe impedire l’attuabilità degli
interventi necessari ed
indilazionabili, non emergendo in alcun modo un
interesse personale contrario e prevalente rispetto a
quello valorizzato in via principale dall'ordinamento,
ovvero l'interesse "alla salute". Tale assunto trova
oggi ulteriore conforto
nell'art.8 della citata Convenzione di Oviedo, alla luce
del quale, in caso di urgenza che renda impossibile
ottenere un «appropriato consenso», «si potrà procedere
immediatamente a tutti gli interventi indispensabili da
un punto di vista medico per garantire la salute della
persona interessata»: la contrapposizione tra questa
norma ed il successivo art.9, di cui si è detto e di cui
si dirà, evidenzia come ci si riferisca ad una
situazione di "urgenza" relativa ad un paziente che non
abbia espresso "direttive anticipate" di carattere
negativo. V'è di più: con particolare riferimento, se
non altro, al medico ospedaliero, l'intervento si
prospetterà in questi casi non solo
come lecito, ma come doveroso. Nessuna
regola vigente, infatti, legittimerebbe un'astensione
dalle cure; per contro, è pacifico che la "posizione di
garanzia" del professionista sussista per intero anche
nei confronti del paziente "accettato" nel nosocomio in
stato di incoscienza. Invero,
«nel caso di paziente consenziente, la doverosità
dell'attività medica discende dalla subordinazione della
natura intrinsecamente solidaristica dell'attività
medica e della tutela della salute (art.32 comma 1,
Cost.) alla componente
personalistica della volontà del paziente (art.32, comma
2, Cost.). Diversamente, nel caso di paziente
incosciente o incapace, la doverosità del trattamento ha
un fondamento esclusivamente solidaristico, non soggetto
a essere integrato dalla
volontà del paziente, ma
eterolimitato dal disposto dello stesso art.32,
comma 1, Cost., là dove, imponendo la tutela della
salute come fondamentale diritto dell'individuo, impone
che l'attività del medico sia svolta nell'interesse
esclusivo del paziente».
Ben più
problematico appare invece il caso di cui si
diceva in apertura di paragrafo, relativo all'ipotesi di
uno "stato di incoscienza" che renda non confermabile
un precedente rifiuto relativo a terapie che si
rivelino, nella contingenza, assolutamente
improcrastinabili ed insostituibili.
In
questa situazione, come si adombrava poc'anzi, appare
difficoltosa la stessa individuazione di "principi"
utili a guidare l'interprete. Se si
dovesse ritenere quel
dissenso in varia guisa "meno pregnante" del normale,
sarebbe ancora lecito affermare la preminenza comunque
della "autodeterminazione" rispetto al dovere generale
di tutela della salute gravante sulle strutture
pubbliche? Il criterio di mediazione dialettica tra le
istanze del
solidarismo (o, come altri
dicono, della "beneficialità")
e del consensualismo, in
materia di trattamenti sanitari (art.32, 1° e 2° comma,
Cost.), è usualmente dato dalla manifestazione di
volontà del paziente; tale criterio, in questo caso,
fornisce tuttavia indicazioni ambigue, risultando
incapace di determinare univocamente la prevalenza
dell'uno o dell'altro principio in gioco.
Tale incertezza appare
confermata, più che risolta, dalla Convenzione
di Oviedo. L'art.9 recita
difatti: «i desideri precedentemente
espressi a proposito di un intervento medico da parte di
un paziente che, al momento dell'intervento, non è in
grado di manifestare la propria volontà, saranno presi
in considerazione». Si prescinde volutamente
dall'indicare quando, come ed a quali condizioni il
medico debba attribuire rilievo a tali disposizioni
anticipate, e che cosa significhi, in concreto,
"prendere in considerazione": a quali fini? Con quali
effetti?
La direttiva espressa dalla
Convenzione aveva già avuto modo di evidenziare la
propria ambiguità una volta trasposta nell'art. 34 del
Codice di Deontologia Medica del 1998 («il medico, se il
paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere
conto di quanto precedentemente
manifestato dallo stesso»).
La "ratifica" della convenzione finisce con l'elevare
questa ambiguità a livello di
"legge ordinaria", enfatizzandone la contraddittorietà
ed estendendone il rilievo all'intero ordinamento.
V'è, a dire il vero, chi tenta di
risolvere tale complessità affermando, nella sostanza,
che in questi casi solo uno dei due "principi" – quello
"solidaristico", per la precisione – avrebbe ragione di
essere invocato (di talché l'intervento terapeutico
risulterebbe comunque
doveroso). Come continuare a fare appello, difatti, ad
un criterio di "autodeterminazione", a fronte di un
paziente privo di coscienza e, dunque, del tutto
incapace di "autodeterminarsi"?
Che senso avrebbe invocare la
tutela di un valore del tutto inespresso dal caso
concreto?
Attraverso questo abile
escamotage nominalistico, peraltro, si oscura la
dimensione sostanziale del problema, confondendo il
valore tutelato con i criteri di individuazione di quel
valore. La "manifestazione di volontà", resa impossibile
dallo stato di incapacità, è
soltanto un mezzo di cognizione attraverso il
quale il paziente rende noto, se del caso, il
proprio interesse a non essere curato. Evidentemente,
quello che l'art.32, 2° comma, tutela non è un
interesse, di incerto
significato, a "poter materialmente manifestare il
proprio dissenso" (interesse che potrebbe effettivamente
riconoscersi soltanto a chi abbia attualmente le
capacità psico-fisiche necessarie per poterlo
concretizzare), ma un interesse a non essere curato
– quale contraltare dell'interesse ad essere curato cui
si riferisce il primo comma dell'art.32 Cost.
- di cui ben può essere titolare
(alla stregua di qualsiasi altro interesse) anche il
paziente incosciente. Quest'ultimo non è più in
grado, nella contingenza, di
estrinsecare la propria volontà; ma ciò, di
per sé, non può significare che quel valore non
inerisca più alla sfera delle sue prerogative giuridiche.
Neppure condivisibili appaiono
quelle impostazioni che affermano la necessità di
ricorrere, in questi casi, a criteri di ricostruzione
del "vero" interesse del paziente dotati di una non
meglio dimostrata fondatezza "empirica" o "equitativa"
che dir si voglia, e che condurrebbero a sovvertire
sempre e comunque il
valore del dissenso già espresso. Si dà credito, in
particolare, ad un criterio di "consenso presunto",
ovvero ad un consenso verso le cure che
sarebbe
costantemente da presumersi ogni qual volta si
prospetti altrimenti, per il paziente incosciente, un
rischio di morte: e ciò perché, si afferma, l'istinto di
autoconservazione sarebbe
insopprimibile in ogni essere vivente.
Un primo aspetto problematico
di siffatte concezioni è la mancanza di un qualsivoglia
referente normativo, atto a supportarle. D'altra parte,
anche dal punto di vista sostanziale, meriterebbe
qualche riscontro in più l'asserzione di un impulso
umanamente ineluttabile (per definizione) a
"sopravvivere", suscettibile di prevalere su qualsiasi
volontà contraria precedentemente
espressa, magari radicata in profonde convinzioni di
carattere religioso o etico. Già la sola casistica
giurisprudenziale in materia sembra, al contrario,
smentire in modo eclatante
queste considerazioni, ed altrettale sconfessione deriva
dalla stessa esistenza di drammatiche questioni sociali
come quella dei limiti di liceità dell'eutanasia
consensuale, che non avrebbero motivo di esistere se
nessuno volesse mai, in nessun caso, veramente
morire.
D'altra parte, gli stessi autori
che invocano il canone del "consenso presunto"
riconoscono invece l'assoluta validità di un dissenso
rispetto alle cure (con correlativa accettazione
dell'eventualità della morte) laddove manifestato da chi
sia capace di intendere e di
volere: ammettendo con ciò, evidentemente, l'"umana
possibilità" di un siffatto dissenso. Su questi
presupposti, il criterio in discussione si palesa per
quello che è, ovvero non già una presunzione, munita di
un'adeguata giustificazione empirica, ma una vera e
propria fictio argomentativa, che imporrebbe di
considerare a priori consenziente rispetto alle
cure il paziente in stato di
incoscienza solo perché tale, anche quando egli
abbia in precedenza, per contro, espresso il proprio
dissenso.
In realtà, se si vuole offrire una
soluzione il più possibile convincente, bisogna
accettare il fatto che
l'ambiguità delle indicazioni "di principio", in casi
come questo, rende intrinsecamente opinabile qualsiasi
approccio teleologicamente orientato, qualsiasi
interpretazione evolutiva ed orientata "ai valori",
perché processi ermeneutici di questo tenore verrebbero
inevitabilmente ad essere condotti senza la guida di un
referente finalistico normativamente fondato, e dunque
non potrebbero non connotarsi di un coefficiente più o
meno evidente di "arbitrarietà". Né conforto può essere
ricercato sul piano di presunte "regole
di esperienza", che
incontrino nel dato empirico o antropologico la propria
validità, giacché tali regole (oltre a non poter
costituire, di per sé, "diritto") forniscono indicazioni
del tutto equivoche.
Adottando questo punto di vista,
deve riconoscersi che le uniche disposizioni rinvenibili
nel sistema, in materia di limiti di liceità
dei trattamenti sanitari
(quelle disposizioni, in particolare, cui si è accennato
poc'anzi), subordinano la liceità dell'intervento medico
ad un requisito di volontarietà. Certo, già
lo si è detto: quello che
assume rilievo non è tanto la sussistenza di una
"capacità" attuale di manifestare il proprio consenso o
dissenso, ma la presenza di un interesse ad essere
ovvero a non essere curato. Peraltro, fonte di
cognizione privilegiata, per "certificare" tale
requisito è, per il nostro ordinamento, una
manifestazione di volontà del paziente. Altri
criteri di ricostruzione dell'interesse
del paziente non sono presi
in considerazione dalla legge. Nella situazione che
stiamo affrontando, una manifestazione di volontà,
innegabilmente, è riscontrabile, e testimonia un
interesse a non ricevere certe cure: non si può
dunque a priori negare l'applicabilità di quelle
disposizioni al caso di specie. O meglio: non è
consentito condurre il ragionamento ermeneutico muovendo
dal presupposto che, qualora il soggetto versi in stato
di incoscienza, si debba far
necessariamente ricorso ad una regola che affida
l'individuazione del best interest a parametri
che prescindono dai contenuti della sua precedente
manifestazione di dissenso, senza aver prima
accuratamente evidenziato le ragioni per cui quel
dissenso non avrebbe (più) l'efficacia che l'ordinamento
normalmente gli riconosce.
Certo: può darsi che
l'individuo in stato di
incoscienza non sia più lo "stesso" individuo, o che
comunque i suoi "interessi" possano ritenersi mutati
rispetto al momento in cui egli manifestò la propria
avversione rispetto a certi trattamenti sanitari;
ma può anche darsi che non sia così. Solo in virtù di un
salto logico si può dedurre, da una tale situazione
di incertezza, una certezza
nel senso di una prevalenza del bisogno di cure. D'altra
parte, la stessa esperienza esistenziale individuale
sembra piuttosto testimoniare la validità
della opposta soluzione: chi
di noi riterrebbe di dover essere considerato un
"altro", dal punto di vista dei valori cui ispira le
proprie scelte personali, nel momento in cui, ad es., si
addormenti, perdendo la propria "coscienza di sé"?
Inoltre, un aspetto da non
sottovalutare è che il problema in discussione non
esaurisce le proprie implicazioni con riferimento alla
questione (sin troppo "manipolabile" in funzione di
preferenze interpretative preconcette) del best
interest del paziente incapace: è necessario
prendere in considerazione anche eventuali ripercussioni
della prestazione sanitaria sull'esistenza futura, da
individuo "cosciente", del medesimo. Orbene, da questo
punto di vista non vi è un motivo plausibile per
ritenere che tale soggetto, una volta riacquistato il
dominio di sé, non debba continuare a condividere quelle
opzioni ideologiche, etiche e
religiose che avevano, in passato, ispirato la sua
avversità rispetto a certi trattamenti sanitari. Sembra
dunque tutt'altro che azzardato affermare che
definizioni aprioristiche e semplificate
dell'"interesse" del paziente incosciente possano far sì
che questi, al "risveglio", avverta
comunque il trattamento subito come una violenza
nei confronti della propria libertà di
autodeterminarsi. Un esito
del genere è particolarmente probabile, ad es.,
con riferimento al caso "classico" del testimone di
Geova sottoposto ad una trasfusione coattiva, il quale,
ripresa conoscenza, venga a scoprire che, suo malgrado,
nel suo corpo scorre il sangue di un altro soggetto, con
quel che ne conseguirà sul piano delle sue
chances
ultraterrene, a mente dei dogmi religiosi di cui è
osservante.
Poco importerà, a questo soggetto, che si dimostri in
vario modo che suo interesse prevalente, al momento
dell'urgenza terapeutica, era a sua insaputa divenuto
quello a ricevere tale trattamento, giacché è
soprattutto sulla sua vita futura e cosciente (e
addirittura sulla sua proiezione ultraterrena) che
l'intervento emotrasfusionale
verrà ad esercitare, ai suoi occhi, un'influenza
"nefasta".
Ancora: può darsi che, al
cospetto dell'imminenza effettiva ed attuale della
morte, il soggetto sarebbe disposto (se solo fosse
cosciente) a rivedere una sua precedente "accettazione",
compiuta "a freddo", ma può anche darsi che non
sia così. Non è lecito
affermare che, in astratto, tutti
gli individui sarebbero vincolati ad un insopprimibile
istinto di autoconservazione,
per le ragioni più sopra evidenziate. La dimostrazione
di un'irrilevanza, sempre e comunque,
del precedente dissenso non può raggiungersi neppure su
questa strada.
In questo quadro, assume piuttosto
plausibilità un'altra impostazione, che non pretende di
"vaticinare" il "vero" interesse del paziente incapace,
ma muove intelligentemente dalla constatazione di
un'incertezza cognitiva sul punto.
Se non è possibile affermare
con sicurezza l'invalidità del dissenso precedente, è
pur sempre vero che la sua mancata
confermabilità lo rende quanto meno di dubbia
attualità. Tale perplessità andrebbe
in qualche modo risolta, non essendo consentito,
al giurista, di pervenire ad un non
liquet. Orbene, unico
criterio valido all'uopo sarebbe quello riassumibile
nell'evocativo brocardo in dubio
pro vita.
La logica di questa conclusione sembra essere la
seguente: nel dubbio circa la prevalenza, nel caso di
specie, di un valore soltanto "individualistico" – come
quello a rifiutare il trattamento sanitario – ovvero di
un valore che, se fosse proprio dell'individuo,
corrisponderebbe al contempo anche ad
un istanza obiettiva
dell'ordinamento (il diritto alla salute), parrebbe
opportuno comportarsi come se quest'ultimo fosse
quello effettivamente poziore,
se non altro perché, scegliendo l'opposta soluzione, il
tipo di disvalore che si verrebbe a determinare, in caso
di erroneità della scelta, sarebbe notevolmente
superiore.
Tale impostazione, pur
suggestiva e logicamente
rigorosa, appare tuttavia discutibile nel momento in cui
pone sullo stesso piano due possibilità già a prima
vista tutt'altro che equivalenti: se, difatti, l'ipotesi
dell'esistenza di un interesse a non essere curato
risulta in qualche modo "documentata", quella opposta si
fonda su poco più che un'illazione. V'è dunque se non
altro da dubitare che, scegliendo di praticare
comunque la cura, si
concretizzi un "minor rischio" di ledere il "vero"
interesse del paziente, che non nell'ipotesi opposta.
Inoltre, il criterio
dell' in
dubio pro vita non
sembra coerente con norme oggi positivamente
riscontrabili nel sistema. Per suo tramite, difatti, si
arriva ad affermare, in pratica, una regola
atteggiata nei termini di un dovere costantemente valido
di applicare il trattamento oggetto di un documentato
rifiuto. Ma se tale è la "regola", come può essa
conciliarsi con quella disposizione - questa sì
espressamente definita dal nostro sistema -
per cui il medico «dovrà
prendere in considerazione» le direttive anticipate del
paziente (art.9 della Convenzione di Oviedo)? Tale
prescrizione – già lo si è
detto – è oggi trasmigrata dal mero ambito
"deontologico", dov'era "confinata" dall'art.34 del
Codice di deontologia medica, a livello di legge
ordinaria. Orbene: come già evidenziato, una
disposizione del genere non è in grado, in
positivo, di offrire un
criterio certo di comportamento, non essendo chiaro cosa
significhi, in concreto, "tener conto" delle direttive
anticipate; ma sicuramente, in negativo, questa
norma non può voler dire che il precedente
dissenso verso le cure del paziente incosciente non
debba mai assumere rilevanza.
Si potrebbe obiettare che la
Convenzione di Oviedo, per
quanto ratificata, non assuma un significato immediato
(non sia, come si dice,
self-executing), fintantoché non ne saranno
attuate le direttive da parte del legislatore nazionale.
Questo è sicuramente vero per buona parte delle
disposizioni di quell'atto internazionale, troppo
"compromissorie" per poter risultare
dotate di efficacia applicativa diretta;
non si vede tuttavia per quale ragione regole atte a
rivestire un diretto supporto ermeneutico – come quella
"negativa" di cui si è appena detto - non dovrebbero
costituire un referente attuale per l'interprete, o
addirittura dovrebbero risultare recessive rispetto ad
altre (supposte) regole prive di un altrettale
riconoscimento sul piano del diritto positivo. Insomma:
a fronte dell'incertezza – innegabile – circa la
prevalenza, nel caso di specie, di un interesse a
curarsi o a non curarsi, l'unico dato normativamente
sicuro è che un qualche valore il
precedente dissenso lo deve avere; il che vuol dire
che il criterio dell'in dubio
pro vita non si attaglia al caso di specie, o per lo
meno non è in grado di definire una "regola" orientata
nei termini della prevalenza sempre e comunque del bene
salute.
A ciò si aggiunga che,
generalizzando la logica dell'"in
dubio pro vita", l'atto
terapeutico, in quanto tale,
troverebbe la propria giustificazione soltanto
nell'istanza solidaristica ogni qual volta il malato sia
incapace, e non solo quando questi avesse
precedentemente dissentito, ma anche quando egli avesse
autorizzato l'intervento. Anche
in questo caso, difatti, si dovrebbe coerentemente
"dubitare" dell'attualità del suo consenso (perché non
confermabile), di talché l'attività medica si
giustificherebbe soltanto in virtù dell'esigenza di
tutelare l'interesse – tra quelli ipoteticamente in
gioco – di "maggiore" pregnanza (la salute): un
fondamento di legittimità all'evidenza ispirato
unicamente al criterio della "beneficialità",
e del tutto sganciato da qualsiasi parametro "consensualistico".
Con la conclusione, all'evidenza inaccettabile, che
tutti gli interventi chirurgici implicanti un'anestesia
totale, ad es., ben
potrebbero, in pratica, prescindere da qualsiasi
consenso, ché tanto quest'ultimo risulterebbe
automaticamente invalido con la perdita di conoscenza
del paziente.
Negandosi qualsiasi valore al principio
dell'autodeterminazione, poi, verrebbero ad essere
vanificate eventuali opzioni
del malato per un tipo di intervento piuttosto che per
un altro: ogni sua scelta sarebbe di "dubbia" validità
per il fatto stesso della sua inattualità, e l'atto
medico dovrebbe allora ispirarsi esclusivamente ad un
best interest del tutto
eterodeterminato.
4. Dunque, riassumendo: il
rifiuto di cure vincola il medico a non intervenire,
anche se ciò dovesse
comportare una compromissione seria dello stato di
salute, o addirittura la morte. Non è rinvenibile nel
sistema una regola che sancisca
l'invalidità sempre e comunque di una manifestazione di
dissenso verso le cure, qualora il manifestante cada
successivamente in uno stato di incoscienza: esiste,
invece, una regola diversa, alla stregua della quale
tale volontà deve avere ancora un (qualche) significato.
Resta da specificare ulteriormente
questa direttiva, per capire in che
cosa questo "significato" possa concretizzarsi.
Un primo punto che merita sin da
subito di essere chiarito, è che il discrimine tra la
validità persistente o meno del rifiuto di cure non può
certo correlarsi ad un indagine
di merito, utile a valutare quali "motivazioni" a non
essere curate risultino più o meno "apprezzabili".
Al di là dell'inaccettabilità
intrinseca, in un sistema pluralistico, di una regola
che attribuisca a chicchessia un sindacato circa la
bontà delle opzioni ideologiche, etiche, religiose o
comunque "personali" di un altro soggetto, v'è da dire
(ponendo l'attenzione esclusivamente e "neutralmente" al
dato positivo) che l'art.32, 2° comma, della Cost., e le
norme subordinate che a tale disposizione si ispirano,
affermano la validità del rifiuto di cure in quanto
tale, senza pretendere oneri di argomentazione, e senza
discernere tra moventi più o meno "degni" del rifiuto.
Non v'è ragione plausibile per cui
questa "indifferenza delle motivazioni" dovrebbe
d'improvviso essere rivista, nel caso di incoscienza del
paziente, se non quella di ipotizzare uno Stato che
"approfitta" della situazione di "minorata difesa" del
singolo per arrogarsi un diritto di sindacato – cui in
generale ha opportunamente abdicato – circa il merito di
scelte dalle implicazioni interamente individuali.
Neppure
sembra lecito ipotizzare un criterio in base al quale il
dissenso sarebbe in qualche modo "meno" efficace del
normale, se non confermabile. L'effetto che
l'ordinamento, in generale, attribuisce a quell'atto di
disposizione è l'illiceità
tout court dei trattamenti sanitari contestati: un
esito, all'evidenza, insuscettibile di graduazioni
quantitative. Il dissenso o è valido, oppure no: se è
valido, il medico ha il dovere di non intervenire; se
non lo è, il medico ha il dovere di intervenire.
Tertium non datur.
Più in generale, a dire il vero,
sembra difficile individuare una regola, nella normativa
vigente, in grado di specificare quando, ed a quali
condizioni, il previo dissenso
risulti vincolante, o non vincolante. Nessuna
disposizione sembra poterci aiutare sul punto. Tutto
quello che la legge ci dice, è che il medico dovrà
"tener conto" del previo dissenso: si lascia intravedere
la presenza di un discrimine tra rifiuti di cure
vincolanti e non vincolanti per il medico, ma non si
precisa su quali direttrici tale discrimine venga a
collocarsi.
A fronte di un siffatto dato
normativo, le deduzioni che l'interprete legittimamente
può trarre sono, essenzialmente, due.
Potrebbe affermarsi, in primo
luogo, la sussistenza di una lacuna normativa stricto
sensu, da colmarsi attraverso l'analogia. Seguendo
questa opzione, bisognerebbe
chiedersi quali norme, tra quelle vigenti, possano
considerarsi volte a disciplinare una materia "simile" a
quella di cui si discute. In quest'ottica, verrebbe
quasi istintivamente da far appello alla (nuova)
disciplina in materia di trapianti
di organo, in gran parte diretta proprio a
definire i presupposti di efficacia di una
manifestazione di volontà destinata ad esplicare i
propri effetti addirittura post
mortem.
Più in generale, si potrebbe pensare alle disposizioni
civilistiche in materia di testamento.
Minimo comune denominatore di queste
regolamentazioni, infatti, è quello di attribuire
efficacia a manifestazioni di volontà non confermabili,
purché documentate per iscritto, e rese nel rispetto di
formalità dirette vuoi a garantire esigenze di
"certezza", vuoi ad assicurare la piena consapevolezza
del dichiarante circa i contenuti della propria
dichiarazione.
Un'estensione analogica di
tali normative, al di là di
ogni suggestione, non appare tuttavia utilmente
praticabile. In primo luogo, sembra discutibile
individuare una corrispondenza tra la materia degli atti
di disposizione della propria salute e della propria
vita – ovvero di beni dotati di un "significato"
costituzionale espresso e primario - e la materia degli
atti di disposizione mortis
causa di altre entità (il
proprio cadavere, interessi patrimoniali e familiari,
ecc.). Anche ammessa, peraltro, una qualche
simiglianza tra tali
"materie", è vero tuttavia che le normative
testé evocate risultano
troppo intimamente connesse alle caratteristiche delle
fattispecie specificamente regolata per potersene
concepire un'utile trasposizione in diversi campi
d'interesse. Così, con riferimento alla l. n. 91 del
1999, il "significato" dell'atto di disposizione del
proprio cadavere si
implementa esclusivamente nel contesto di una più
complessa procedura amministrativa, appositamente
pensata per la tematica dei trapianti;
non avrebbe dunque senso – e probabilmente non sarebbe
neppure logicamente possibile – estendere i requisiti di
validità di tale atto di disposizione ad ambiti del
tutto svincolati da una sia pur analoga "procedimentalizzazione".
I diversi oneri "formali" previsti dalla legge per il
testamento, poi, si comprendono in una logica tutta
civilistica di "validità" o "invalidità" dei rapporti
giuridici privatistici discendenti da un atto
negoziale a contenuto
patrimoniale; logica difficilmente esportabile nel
contesto di un atto, come quello di rifiuto di cure, che
sembrerebbe più opportunamente qualificarsi,
analogamente al consenso scriminante,
nei termini di un mero "atto giuridico", o comunque di
un "negozio" a contenuto non patrimoniale.
Più in generale,
d'altronde, deve ricordarsi come "principio" normalmente
riconosciuto in materia di
atti di manifestazione della propria volontà sia quello
della libertà di forma, con conseguente natura
"eccezionale" (ed inestensibilità analogica) delle
singole prescrizioni normative di oneri formali.
La constatazione della
mancanza di referenti atti a supportare una qualsivoglia
analogia, accresce la plausibilità di una seconda
ipotesi. In particolare, non sembra azzardato affermare
come, in realtà, quella
individuabile nell'art.9 della Convenzione di Oviedo sia
soltanto una lacuna apparente. L'art.9, difatti,
ben potrebbe essere interpretato nei termini non già di
una disposizione alludente ad una differenza –
inevitabilmente bisognosa di specificazioni ed
integrazioni ulteriori - tra
categorie di rifiuti di cure sempre efficaci, ed altri
sempre inefficaci; ma, ben diversamente, nei termini di
una norma la quale, dando per scontata la validità
assoluta della manifestazione di volontà contraria alla
terapia (già evincibile dall'art.5 della Convenzione
medesima, non a caso rubricato "regola generale"),
individui a carico del medico, nel caso in cui il
paziente versi in stato di incoscienza, una sorta di
"onere cautelare", consistente nel sincerarsi circa l'effettiva
riferibilità di quel dissenso a quelle cure. Il
medico "dovrà tener conto" della precedente
dichiarazione del malato, in qualunque modo essa sia
stata espressa e formalizzata, per valutare se in
essa sia riconoscibile un
dissenso effettivamente riferito al caso concreto, a
quella specifica situazione di urgenza terapeutica.
Detto in altri termini: se
nel sistema non è individuabile, neppure in via
analogica, una "regola" destinata a discernere in via
generale ed astratta, in materia
medico-sanitaria, tra atti di
autodeterminazione "inattuali" ma validi, ovvero
non validi, è forse proprio perché tale
differenziazione, in via generale ed astratta, non
esiste; l'atto di autodeterminazione è sempre
potenzialmente valido, in linea di massima, anche
in casi così particolari, solo che l'impossibilità di
una sua conferma ed ulteriore specificazione da parte
del paziente rende in concreto più problematico
comprendere se esso effettivamente "si attagli" alla
particolare situazione, rivolgendosi a quella
prestazione terapeutica o diagnostica, implicando
l'accettazione di quegli specifici esiti.
La sopravvenuta incoscienza non già, dunque, come
evenienza suscettibile di determinare l'applicazione di
una regola specifica e diversa da quella,
ordinaria, che vieta l'attuazione di trattamenti
sanitari contra
voluntatem (regola che
sarebbe priva di un qualsivoglia fondamento normativo),
ma come dato fattuale suscettibile in concreto di
rendere più difficoltoso, in
un'ottica lato sensu "probatoria",
l'accertamento dell'esistenza di un effettivo
dissenso rispetto alle cure.
Vari sono i parametri che
possono ritenersi utili allo svolgimento di questa
verifica. Senza pretese di
esaustività, può ricordarsi, in primo luogo, il canone
della corrispondenza "contenutistica", per così dire,
tra le modalità di manifestazione dell'atto di volontà,
e gli aspetti salienti del caso di specie.
Vi dovrà essere, insomma, una precisa simmetria tra il
tipo di trattamento sanitario di cui si prospetta la
necessità, ed il tipo di trattamento sanitario oggetto
del rifiuto: in caso di
incertezza su questo punto, saranno le eventuali
"motivazioni" del dissenso ad offrire un criterio
risolutivo (ad es., un rifiuto di cure derivante dalla
convinzione religiosa dell'esistenza di un divieto
divino di "assunzione", in varia guisa, del sangue
altrui, sarà evidentemente da ritenersi riferito a tutti
i trattamenti implicanti una qualche forma di
"contaminazione" ematica, con riferimento esclusivo,
tuttavia, alle sole pratiche terapeutiche implicanti
l'utilizzazione di sangue umano o animale, non già di
prodotti sintetici). Ma dovrà anche essere chiaro, dalle
modalità di manifestazione
del dissenso, che il paziente è disposto ad accettare
l'eventualità di pericoli significativi per la salute, o
addirittura per la vita: se il rifiuto di cure risulti a
tal proposito del tutto ambiguo, ben si potrà dubitare
di una sua pertinenza a situazioni concrete connotate in
modo specifico da rischi di questo genere. Ancora una
volta, per meglio comprendere quanto l'eventualità della
morte sia stata effettivamente presa in considerazione
dal singolo, sarà utile, tra l'altro, soppesare le
"ragioni" specifiche del suo dissenso, non già per
sottoporle ad un giudizio di meritevolezza, ma per
dedurre da esse i limiti
"contenutistici" del rifiuto di cure.
Non poco significato, ci
pare, assumeranno d'altra parte anche i tempi ed i modi
di manifestazione del previo rifiuto
di cure, e questa volta non tanto per
comprenderne l'estensione, ma per essere certi, ancor
prima, della sua effettiva esistenza. Sono ipotizzabili
una moltitudine di situazioni "intermedie" tra quella,
estrema, di un rigetto di determinati trattamenti
terapeutici, ampiamente motivato sulla scorta di
considerazioni di carattere religioso o ideologico,
espresso per iscritto su di un documento che il soggetto
portava sempre con sé fino al momento di perdere
conoscenza (con ciò evidenziando la propria perdurante
adesione a quella manifestazione di volontà);
e quella, anch'essa estrema (per motivi uguali e
contrari), di un rifiuto di cure generico, manifestato
in modo del tutto informale ed episodico a qualche
conoscente, in tempi risalenti, e mai più confermato, ed
oltretutto connesso a suggestioni irrazionali derivanti
da situazioni del tutto contingenti. Sarà necessario, di
volta in volta, prendere in considerazione (nei limiti
del possibile) contesto,
ragioni e motivi della manifestazione di volontà, per
comprendere quanto essa effettivamente corrispondesse ad
un intimo ed immutato convincimento del malato. Per
un indagine di questo tipo,
saranno d'aiuto anche colloqui con i più intimi
conoscenti del paziente, al fine di ricostruire le
convinzioni reali e più radicate del soggetto:
non già tuttavia, si badi, per operare una sostituzione
delle valutazioni di questi soggetti a quelle del
paziente medesimo.
È in questo
contesto che, ci pare, merita
di essere affrontata e risolta la spinosa questione
della base di legittimità di un intervento medico
diretto a curare un soggetto in pericolo di vita, ed in
stato di incoscienza, a causa di un precedente tentativo
di darsi la morte (ad es. attraverso l'assunzione di
dosi massicce di barbiturici). L'atto del suicidio,
difatti, normalmente non assume un significato così
univoco, di per sé, da potersi dire implicitamente
comprensivo di un netto rifiuto verso qualsivoglia
terapia "salvavita".
Spesso, difatti, l'impulso autodistruttivo discende da
spinte irrazionali,
momentanee, comunque conflittuali, come tali per lo più
insuscettibili di assorgere
al ruolo di un consapevole e razionale "dissenso" (e si
ricordi, tra l'altro, che l'art.32 tutela un diritto di
rifiutare le cure, non un diritto di uccidersi tout
court).
Il medico dovrà dunque normalmente ritenere inesistente,
in questi casi, un atto di
autodeterminazione rilevante ai sensi del secondo comma
dell'art.32 Cost.: a meno che, com'è ovvio, il rifiuto
di cure dell'aspirante suicida non sia deducibile da
altre manifestazioni di volontà, da ritenersi valide per
il caso di specie in base ai criteri già definiti.
5. Giunti a questi
risultati, sembra opportuno, a scanso
di equivoci, compiere qualche
ulteriore, sommaria precisazione.
In primo luogo, l'art.32
della Cost. non contempla un'alternativa
tra curarsi e lasciarsi morire, tra curarsi e lasciarsi
ammalare, ma si riferisce esclusivamente al diritto di
rifiutare determinati trattamenti sanitari.
Il che significa che, contrariamente a quanto alcuni
autori polemicamente affermano,
il medico destinatario di un dissenso non già
generalizzato, ma riferito soltanto a specifiche cure,
non sarà per ciò solo liberato da qualsiasi dovere nei
confronti del paziente, ma dovrà
comunque ricorrere a tutte le terapie alternative
rispetto a quella divenuta impraticabile,
purché esse abbiano legittimazione scientifica (giacché
il dovere del curante si informa per l'appunto alla
miglior scienza ed esperienza medica).
Qualora il dissenso sia di così ampia portata da rendere
in sostanza impraticabile qualsiasi tipo
di intervento (venendo con
ciò a coincidere con una vera e propria richiesta di
eutanasia consensuale passiva),
a carico del medico residuerà comunque un dovere di
dialogare col paziente circa le implicazioni di una tale
scelta,
essendo un'adeguata informazione, e se opportuno una
corretta e sapiente attività di persuasione, gli ultimi
mezzi disponibili per ottemperare al proprio compito di
garante.
Per quanto riguarda poi la
particolare "soluzione" che in questa sede si prospetta
a proposito del caso di un malato dissenziente in stato
attuale di incoscienza, è
ovvio che non si ipotizza l'attribuzione al medico di un
autonomo potere-dovere "inquirente"
analogo a quello proprio di un pubblico ministero o
della polizia giudiziaria. Invero,
ciò che conta è che il sanitario compia quelle
verifiche, circa la "reale" volontà del paziente,
esigibili in situazioni di così pressante emergenza, nei
limiti delle concrete possibilità offerte ad un soggetto
privo di qualsiasi autorità "istituzionale" in tal senso.
Se dovesse poi a posteriori
risultare che, in realtà, quel dissenso non era
significativo, l'omissione di terapie, con esito
mortale, potrà comunque considerarsi non dolosa – se il
medico era assolutamente convinto della presenza di un
rifiuto di cure – e neppure colposa, se tale convinzione
discendeva da una considerazione sufficientemente
attenta dei dati a sua conoscenza.
Ciò a prescindere dal problema della qualificazione
dogmatica del rifiuto di cure – problema che in questa
sede volutamente trascuriamo – nei termini di una
"scriminante" del reato eventualmente realizzato con
l'omissione di terapie,
ovvero nei termini di un fatto che impedisce il sorgere
dello stesso "obbligo di garanzia" nei confronti del
malato dissenziente (e con ciò la stessa configurabilità
di un fatto tipico omissivo).
Resta a
tutt'oggi aperto il problema della qualificazione
penalistica da dare ad un intervento terapeutico
contra
voluntatem (vuoi
accompagnato dalla convinzione erronea della "non
validità" di un eventuale dissenso – che potrebbe
comunque assumere i tratti, a seconda dei casi, ed
ammessa la rilevanza penale di tale intervento, di un
errore escludente il dolo, ovvero di un errore sul
precetto, del quale valutare la scusabilità - vuoi
invece volontariamente diretto contraddire la libera
scelta del paziente). Effettivamente, soprattutto quando
esso sia stato attuato nei confronti di un soggetto in
stato di incoscienza, solo a
prezzo di qualche forzatura possono dirsi applicabili le
fattispecie comuni a tutela dell'autodeterminazione.
Sembra dunque doversi onestamente
concludere che, per lo meno de iure condito,
quel comportamento, pur disdicevole, e sicuramente
offensivo di un diritto di valenza addirittura
costituzionale, non assume rilievo penale. Sicuramente,
peraltro, ne assume uno di
carattere deontologico; ben si potrebbe ipotizzare,
peraltro, anche una responsabilità di carattere
civilistico, implicando quel fatto la lesione di un
"diritto soggettivo", qual è quello di rifiutare le
cure.
Non si deve peraltro
trascurare una possibile rilevanza "indiretta", sul
piano penalistico, di una mancata copertura
consensualistica dell'atto
medico, d'altra parte già "intuita", per così dire, da
un significativo filone
giurisprudenziale. Invero, non sembra azzardato ritenere
che la presenza di un dissenso del paziente faccia sì
che l'atto di cura comunque
prestato non possa più considerarsi afferente all'ambito
di quelle "attività
medico-terapeutiche" che l'ordinamento disciplina
e valorizza, giacché requisito essenziale di tali
attività è proprio quello della non obbligatorietà
(nei termini di cui al secondo comma dell'art.32 Cost.).
La cura arbitrariamente praticata degrada, per così
dire, a comportamento "comune" incidente sull'integrità
fisica e sulla libertà morale di una persona. In tal
modo, assumono rilevanza non più quelle regole
cautelari, tipicamente rivolte ad attività "pericolose"
ma "autorizzate", dirette a definire
modalità comportamentali utili a ridurre i rischi
insiti in condotte che in generale risultano
"socialmente adeguate", bensì quella sola prescrizione
che impone di non praticare tout court attività
non positivamente valutate dall'ordinamento, in vario
modo suscettive di sfociare in esiti penalmente
rilevanti. Ciò significa che, in caso
di esito infausto
dell'attività sanitaria arbitrariamente svolta, una
responsabilità se non altro colposa dovrà dirsi
sussistente anche qualora fossero stati rispettati tutti
i canoni della migliore scienza medica, essendo stata
comunque violata la regola cautelare che imponeva di
non accingersi neppure a quel tipo di comportamento
rischioso. Qualora poi si dovesse
ritenere, con buona parte della dottrina, l'attività
medica di per sé normalmente tipica, una
responsabilità penale addirittura dolosa potrà per lo
più affermarsi anche in caso di risultati positivi per
la salute del paziente.