Antonio Vallini  

Università degli Studi di Pisa 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

Il valore del rifiuto di cure "non confermabile" dal paziente

alla luce della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina*

* Articolo (con lievi modifiche) pubblicato su Diritto Pubblico 2003; 1:185-217

Sommario: 1. Definizione del problema e precisazioni metodologiche. – 2. L'art. 32 Cost. ed il diritto di rifiutare le cure anche "a costo" della vita. – 3. Rifiuto di cure e paziente incosciente: esame critico delle opinioni più diffuse. – 4 Una possibile soluzione: le "apparenti" ambiguità dell'art. 9 della Convenzione di Oviedo. – 5 Puntualizzazioni ed aspetti problematici.

 

1. Tra le situazioni più difficili che possono presentarsi nell'esercizio dell'attività medica, si pone indubbiamente quella del rifiuto da parte del paziente di una determinata terapia, quando tale scelta realizzi un pericolo per la salute o per la stessa vita.

Casi come questi prospettano una drammatica alternativa[1]. Il rispetto della volontà del paziente sarà per lo più avvertito dal sanitario come una sorta di "agevolazione" di un comportamento autodistruttivo, intrinsecamente contraddittoria rispetto al significato originario della propria professione, tanto più difficile da accettare quanto più sussistano concrete possibilità di restituire il malato ad una vita normale, e quanto più le ragioni del rifiuto di cure appaiano difficilmente comprensibili o irrazionali. D'altra parte, l'imposizione coattiva del trattamento sanitario, comunque essa possa essere concepita e realizzata, assumerà evidentemente i tratti di una violenza, particolarmente umiliante non solo perché rivolta al "corpo" del paziente, ma soprattutto perché destinata a svilire le convinzioni personali più radicate e profonde dell'interessato: la sua concezione della vita e della morte; i suoi "punti di vista" sotto il profilo etico, filosofico, religioso; il diritto di ergersi ad  unico "vero" arbitro dei propri più intimi interessi.

La responsabilità per la gestione di vicende così problematiche viene a ricadere, nei fatti, interamente sul medico. Per lo più, il diritto interviene, in questo campo, a posteriori, per valutare "col senno di poi" (e con esiti pressoché imprevedibili) il significato penale della vicenda. Nel momento, tuttavia, in cui si impone una decisione operativa, vanamente il professionista potrebbe cercare un qualche supporto nella scienza e nella prassi giuridica, capaci sinora di offrire soltanto una gamma gravemente contraddittoria di soluzioni: il sistema normativo, ed i soggetti che di questo sistema dovrebbero costituire i portavoce, sembrano abdicare pilatescamente al proprio ruolo di orientamento "preventivo" dell'agire umano .

Indicazioni a dir poco ambigue si evincono, in primo luogo, dalla giurisprudenza, oscillante tra gli estremi dell'individuazione di misure coercitive "atipiche", utili al medico per adempiere comunque al proprio compito di tutela della salute anche contra voluntatem[2], ed invece il riconoscimento di un significato assoluto e preminente al rifiuto di cure[3], addirittura anche quando non confermabile, stante lo stato di incoscienza del paziente[4]. Altrettale variabilità di vedute si riscontra in dottrina[5]. Contrapposte ad un'impostazione, sostanzialmente dominante, che deduce dalla chiara lettera del secondo comma dell'art.32 della Costituzione l'impossibilità di una qualsiasi imposizione coattiva di trattamenti sanitari, si riscontrano, difatti, numerose posizioni rigoristiche, ancorate al dogma dell'assoluta indisponibilità della vita. L'esistenza di un "dovere di vivere" quale limite implicito al diritto, costituzionalmente tutelato, di rifiutare le cure, viene affermata motivando vuoi sulla base delle norme del codice penale in materia di omicidio del consenziente e di agevolazione del suicidio, vuoi alla luce dell'art.5 del codice civile; con riferimento, poi, alla Costituzione, si richiamano ora l'obbligo costituzionale di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale, di cui agli artt.2 e 4 Cost. (obbligo rispetto al quale atti di disposizione "negativa" della propria salute o, addirittura, della propria vita costituirebbero un'inaccettabile "scappatoia"), ora il valore costituzionale della (dignità della) "persona umana", gerarchicamente sovraordinato rispetto ai diritti alla libertà e all'autodeterminazione, e da intendersi «non come volontà di realizzarsi liberamente, ma come valore da preservare e realizzare nel rispetto di se stessi»[6].

Il nugolo di opinioni diviene poi ulteriormente fumoso allorquando, dal piano delle valutazioni di carattere squisitamente giuridico-penalistico, la visuale si estenda ad impostazioni in varia misura riguardanti il piano della bioetica[7], della filosofia[8], della deontologia medica[9].

Indubbiamente una tale difformità di vedute risulta, in buona misura, fisiologica, con riferimento ad una questione tanto complessa e coinvolgente. Quel che si può tuttavia rimproverare alla scienza giuridica, è il frequente indulgere a considerazioni magari di notevole significato culturale, ma che rischiano di risultare fuorvianti nel contesto di un'argomentazione che aspiri ad essere squisitamente giuridica. Se, in particolare, l'intento è quello di dedurre dal sistema vigente le "regole" spendibili in casi come questi, il giurista dovrebbe, con un vero e proprio "atto di umiltà", indossare i panni dell'esegeta "puro" e "neutrale" del dato positivo, tralasciando improvvisazioni filosofiche o da politico del diritto, e tentando, nei limiti dell'umanamente possibile, di "astrarsi" dai propri convincimenti, affinché essi non alterino surrettiziamente il percorso argomentativo. Un impegno tutt'altro che inesigibile: basta, in poche parole, da un lato estromettere programmaticamente dall'argomentazione qualsiasi notazione di valore che non trovi un immediato ed evidente riscontro di carattere normativo; dall'altro, non tentare a tutti i costi di capovolgere, con sofismi più o meno raffinati, le soluzioni che appaiano maggiormente coerenti col dato normativo, solo perché ritenute inconciliabili con aprioristiche opzioni ideologiche.

Questa scelta metodologica non impone necessariamente, di per sé, una sterile riproposizione della lettera della legge. Com'è noto, una scelta interpretativa può dirsi fondata nella misura in cui rappresenti, piuttosto, l'esito più congruo, sul piano logico-argomentativo, della dialettica sempre intercorrente tra "regole" e "principi": non soltanto "legittima", ma addirittura doverosa è una lettura teleologicamente orientata della normativa vigente, perché una deferenza acritica al tenore lessicale della singola disposizione, atomisticamente considerata, rischia in realtà di tradire il "sistema" giuridico, introducendovi fattori di incoerenza «non solo logica ma soprattutto valutativa»[10]. Purtuttavia, qualsiasi interpretazione "orientata ai valori" deve dedurre questi ultimi da norme di diritto positivo che li valorizzino esplicitamente, per non piegare le soluzioni adottate ad opzioni non già proprie dell'ordinamento giuridico, ma munite di un generico fondamento "culturale", o addirittura semplicemente proprie del singolo interprete.

 

2. Entrando in medias res, è nostro intendimento – ispirato da evidenti ragioni di economia espositiva – dedicare attenzione soltanto ad alcuni "aspetti", tra i tanti ipotizzabili, della problematica in esame. Un primo profilo meritevole di considerazione è quello inerente all'esistenza stessa di  un diritto di rifiutare le cure, anche laddove quest'ultimo implichi, nei fatti, una rinunzia alla vita. Un secondo profilo – che assume rilievo, ovviamente, soltanto risolvendo affermativamente il primo – concerne la persistente validità del dissenso rispetto alle cure, qualora il malato, in quanto incosciente, non sia in grado di darne conferma.

Per quanto, nella motivazione di alcune sentenze, a queste due questioni venga dedicata una considerazione unitaria ed indifferenziata, esse sembrano in realtà connotarsi in modo del tutto eterogeneo. Con riferimento alla prima ipotesi, difatti, sembra potersi affermare una sostanziale univocità di principi e valori in gioco, tanto da poter dedurre la "regola" operativa immediatamente da quei principi; nel secondo caso sembra per contro palesarsi un contrasto irrisolto di principi, con una inevitabile complicazione del ragionamento ermeneutico.

Ma procediamo con ordine.

L'art. 32, secondo comma, della Costituzione afferma a chiare lettere che «nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario»; a meno che un intervento coattivo non sia espressamente e specificamente autorizzato dalla legge, e a patto che i contenuti di quest'ultima siano rispettosi del valore della "persona umana". Quel che viene a sancirsi è, insomma, un vero e proprio diritto generale di rifiutare le cure[11] (che nella più recente giurisprudenza costituzionale è stato, tra l'altro, giustamente interpretato come forma speciale di manifestazione del diritto alla libertà personale di cui all'art.13 Cost.[12]). Altre eccezioni a tale diritto, oltre a quella dei trattamenti sanitari obbligatori, non sono previste: in nessun dove appare esplicitato un "dovere di vivere"[13], né in altro modo sembra potersi individuare nel "rischio di morte" (o di malattia) un limite negativo al criterio della volontarietà dei trattamenti sanitari. Nessuna legge, v'è da aggiungere, prevede un trattamento sanitario obbligatorio nel caso in cui il rifiuto di cure implichi una rinunzia alla vita.

Non meritevoli di considerazione – perché frutto di un evidente sovvertimento della gerarchia delle fonti – sono quelle impostazioni[14] che negano la configurabilità di un dovere (costituzionalmente affermato) di rispettare la volontà del paziente, richiamando all'uopo norme codicistiche (dunque di legge ordinaria, come gli artt. 579 e 580 del c.p., l'art. 5 c.c., gli artt. 593[15] o 54 c.p. [16]). A poco vale l'escamotage di dedurre da tali disposizioni un supposto "principio generale" di indisponibilità del bene vita[17], perché pur sempre di un principio collocato sul piano della legge ordinaria si tratterebbe, come tale incapace di fissare limiti alla regola sancita in modo generale ed inequivoco dall'art.32, 2° comma, Cost.. Né può condividersi l'opinione di chi afferma che la Costituzione, se avesse voluto sovvertire il principio di indisponibilità della salute, avrebbe dovuto farlo expressis verbis[18]: quasi che i valori costituzionali non fossero quelli esplicitati nel testo della Carta fondamentale, ma quelli desumibili da altre fonti, magari previgenti (e quindi implementate in un ordinamento al cui globale superamento era diretto lo sforzo dell'Assemblea Costituente), solo perché da quel testo non apertamente contraddette.

Alla luce, poi, delle premesse metodologiche cui si faceva cenno poc'anzi, non ci paiono neppure condivisibili i tentativi di sostenere la tesi di un limite "implicito" al diritto di rifiutare le cure, da alcuni affermato argomentando dal valore della "dignità della persona umana"[19]. Si sta perseguendo un'interpretazione il più possibile fondata su dati normativi certi: il criterio della "dignità" è certo di valenza costituzionale, ma appare tutt'altro che univoco contenutisticamente. Più in particolare, sintetizzando al massimo la miriade di definizioni in materia, può dirsi che trattasi di un valore la cui tutela viene da taluni concepita come essenzialmente "eterodiretta" rispetto all'individuo (nel senso che tale bene si connoterebbe di contenuti "oggettivamente" riconosciuti come del tutto indisponibili), mentre altri preferiscono attribuire a quel concetto un significato prettamente "autodeterminato", visto che soltanto al singolo spetterebbe definire la dimensione della propria dignità, venendo quest'ultima ipso facto compromessa nel momento in cui l'ordinamento pretendesse di imporre all'individuo – con riferimento a scelte concernenti unicamente la sua persona – priorità ed opzioni ideologiche da lui non condivise. Orbene: chi si appella a questo referente ambiguo della "dignità", per negare valore ad un rifiuto di cure implicante un grave danno alla salute, dà per dimostrato ciò che dovrebbe dimostrare, ovvero che, nelle situazioni problematiche di cui si discute, tale concetto assuma una valenza "eterodeterminata", fungendo da limite rispetto all'autodeterminazione. Ben si potrebbe ritenere rilevante, difatti – d'accordo con la maggior parte dei commentatori[20] – un diverso concetto di "dignità" il quale, lungi dal porsi in contrapposizione con il criterio di autodeterminazione, ne costituirebbe la stessa ratio ispiratrice. D'altra parte, il tenore letterale dell'art.32 2° comma è chiaro nell'attribuire al valore intrinseco della "persona umana" un ruolo sì di limite, ma non già rispetto al principio consensualistico, quanto - con logica esattamente opposta - nei confronti degli spazi legittimamente attribuibili al settore dei trattamenti sanitari contra o praeter voluntatem.

Neppure ci pare da seguire chi – facendo riferimento, ad es., agli artt.2 e 4 Cost. – individua nella dimensione "sociale" dell'individuo l'elemento che giustificherebbe l'impedibilità di qualsiasi atto lato sensu autodistruttivo. Si afferma, nello specifico, che nessuna persona potrebbe disporre in termini negativi della propria vita e della propria salute, perché tale scelta implicherebbe una sottrazione agli obblighi sussistenti nei confronti degli altri consociati, di carattere lato sensu solidaristico[21]. Tale ragionamento finisce, nella sostanza, col trasformare surrettiziamente il "diritto alla salute"[22] in un "dovere alla salute": il benessere psico-fisico viene ad essere inteso non più come prerogativa del singolo, atta a fondare una pretesa solidaristica nei confronti dello Stato e della società, ma come prerogativa dello Stato e della società, implicante una pretesa verso il singolo, affinché egli si tenga bene "in forma" per meglio poter "servire" alla collettività. Ci sembra difficilmente comprensibile come tale ricostruzione – che involontariamente ripropone le istanze "utilitaristiche" di talune sciagurate ideologie totalitarie – possa conciliarsi con una norma costituzionale che a chiare lettere afferma la non obbligatorietà dei trattamenti sanitari. Certo, la "salute" è considerata, dal primo comma di quella disposizione, anche un interesse "della collettività", oltre che "dell'individuo"; ma è poi proprio il secondo comma a sancire espressamente criteri e limiti entro i quali (eccezionalmente) la tutela di quel bene possa essere sottratta, per fini sociali, alla disponibilità del singolo, alludendo ai trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge. Non appare convincente il tentativo di convertire apoditticamente l'eccezione nella regola, ampliandone i presupposti applicativi oltre quelli espressamente sanciti.

In conclusione: unico "principio" costituzionale sicuramente riconoscibile come tale è quello della necessaria volontarietà, sempre e comunque, dei trattamenti sanitari[23] (fatta salva la pratica impossibilità di ottenere un "consenso" espresso: v.infra). Anche norme subordinate all'art.32 Cost. sembrano, d'altra parte, informarsi a questo criterio. Tra le più significative possono ricordarsi l'art.33 della l. 833/78 («i trattamenti sanitari sono di norma volontari»: l'eccezione a cui si allude è, ancora una volta, quella dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge); l'art.4 del decreto ministeriale 1° settembre 1995, che definisce le trasfusioni come pratiche terapeutiche per le quali è necessario il consenso informato del ricevente[24]; nonché, di recente, alcune disposizioni particolarmente significative della "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina" (c.d. "Convenzione di Oviedo") del 1997, ratificata in Italia con legge 28 marzo 2001, n.145[25]. In particolare devono ricordarsi l'art.2 della Convenzione, che, smentendo qualsiasi tipo di concezione "utilitaristica" dell'individuo e del suo benessere psico-fisico, afferma a chiare lettere la prevalenza «dell'interesse e del valore dell'essere umano» sul «solo interesse della società o della scienza»[26], e l'art.5, ove si afferma, al primo comma, che i trattamenti medici possono essere attuati soltanto «dopo che la persona interessata vi abbia consentito liberamente ed espressamente».

La collocazione gerarchica dei valori in gioco è talmente univoca da contenere in nuce, senza la necessità di ulteriori specificazioni, la stessa "regola" valida per il caso di specie: il medico non può mai imporre alcuna terapia, alcun accertamento diagnostico, alcuna attività medico-sanitaria in genere, laddove a ciò osti il dissenso del paziente, anche quando tale dissenso significhi, nei fatti, l'accettazione della morte.

 

3. Di molto si complica la questione, tuttavia, non appena la situazione fattuale di riferimento si arricchisca di un ulteriore profilo: lo stato di incoscienza del paziente, che abbia precedentemente dissentito rispetto alle cure che si prospettano necessarie.

È bene chiarire sin da subito, a scanso d'equivoci, come la mancanza attuale della capacità di esprimere un consenso non dia adito a particolari problemi applicativi almeno in tre casi, diversi da quello di nostro immediato interesse: 1) quando il paziente abbia coscientemente accettato l'intervento sanitario, prima di perdere conoscenza; 2) quando, pur mancando la condizione sub 1 (o addirittura sussistendo un previo "rifiuto"), le cure non appaiano tuttavia "necessarie" ed "urgenti"; 3) quando l'interessato non abbia precedentemente espresso alcun "dissenso" rispetto al tipo di trattamento che, nella contingenza, appaia indifferibile (o abbia di recente revocato, anche per facta concludentia, un dissenso precedentemente manifestato).

Dalla prima ipotesi deriva, ovviamente, un dovere di intervento, posta l'armonica convergenza dell'istanza "volontaristica" e di quella "solidaristica". Nel secondo caso, nella misura in cui sia "tecnicamente" possibile procrastinare l'intervento, il principio "consensualistico" mantiene intatto il proprio significato, non implicando il rispetto di tale principio la "lesione" del valore – dialetticamente contrapposto - della "salute". Il medico sarà allora obbligato ad attendere che il paziente "ritorni in sé", per svolgere con lui il necessario "dialogo" informativo, senza sentirsi autorizzato ad agire sol perché a lui appaia "del tutto improbabile" (o, peggio, "ingiustificabile") un eventuale dissenso.

Nell'ultima ipotesi, infine, non si vede che cosa dovrebbe impedire l’attuabilità degli interventi necessari ed indilazionabili, non emergendo in alcun modo un interesse personale contrario e prevalente rispetto a quello valorizzato in via principale dall'ordinamento, ovvero l'interesse "alla salute". Tale assunto trova oggi ulteriore conforto nell'art.8 della citata Convenzione di Oviedo, alla luce del quale, in caso di urgenza che renda impossibile ottenere un «appropriato consenso», «si potrà procedere immediatamente a tutti gli interventi indispensabili da un punto di vista medico per garantire la salute della persona interessata»: la contrapposizione tra questa norma ed il successivo art.9, di cui si è detto e di cui si dirà, evidenzia come ci si riferisca ad una situazione di "urgenza" relativa ad un paziente che non abbia espresso "direttive anticipate" di carattere negativo. V'è di più: con particolare riferimento, se non altro, al medico ospedaliero, l'intervento si prospetterà in questi casi non solo come lecito, ma come doveroso. Nessuna regola vigente, infatti, legittimerebbe un'astensione dalle cure; per contro, è pacifico che la "posizione di garanzia" del professionista sussista per intero anche nei confronti del paziente "accettato" nel nosocomio in stato di incoscienza. Invero, «nel caso di paziente consenziente, la doverosità dell'attività medica discende dalla subordinazione della natura intrinsecamente solidaristica dell'attività medica e della tutela della salute (art.32 comma 1, Cost.) alla componente personalistica della volontà del paziente (art.32, comma 2, Cost.). Diversamente, nel caso di paziente incosciente o incapace, la doverosità del trattamento ha un fondamento esclusivamente solidaristico, non soggetto a essere integrato dalla volontà del paziente, ma eterolimitato dal disposto dello stesso art.32, comma 1, Cost., là dove, imponendo la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo, impone che l'attività del medico sia svolta nell'interesse esclusivo del paziente»[27].

Ben più problematico appare invece il caso di cui si diceva in apertura di paragrafo, relativo all'ipotesi di uno "stato di incoscienza" che renda non confermabile un precedente rifiuto relativo a terapie che si rivelino, nella contingenza, assolutamente improcrastinabili ed insostituibili.

In questa situazione, come si adombrava poc'anzi, appare difficoltosa la stessa individuazione di "principi" utili a guidare l'interprete. Se si dovesse ritenere quel dissenso in varia guisa "meno pregnante" del normale, sarebbe ancora lecito affermare la preminenza comunque della "autodeterminazione" rispetto al dovere generale di tutela della salute gravante sulle strutture pubbliche? Il criterio di mediazione dialettica tra le istanze del solidarismo (o, come altri dicono, della "beneficialità")[28] e del consensualismo, in materia di trattamenti sanitari (art.32, 1° e 2° comma, Cost.), è usualmente dato dalla manifestazione di volontà del paziente; tale criterio, in questo caso, fornisce tuttavia indicazioni ambigue, risultando incapace di determinare univocamente la prevalenza dell'uno o dell'altro principio in gioco.

Tale incertezza appare confermata, più che risolta, dalla Convenzione di Oviedo. L'art.9 recita difatti: «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di manifestare la propria volontà, saranno presi in considerazione» [29]. Si prescinde volutamente dall'indicare quando, come ed a quali condizioni il medico debba attribuire rilievo a tali disposizioni anticipate, e che cosa significhi, in concreto, "prendere in considerazione": a quali fini? Con quali effetti?

La direttiva espressa dalla Convenzione aveva già avuto modo di evidenziare la propria ambiguità una volta trasposta nell'art. 34 del Codice di Deontologia Medica del 1998 («il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso»)[30]. La "ratifica" della convenzione finisce con l'elevare questa ambiguità a livello di "legge ordinaria", enfatizzandone la contraddittorietà ed estendendone il rilievo all'intero ordinamento[31].

V'è, a dire il vero, chi tenta di risolvere tale complessità affermando, nella sostanza, che in questi casi solo uno dei due "principi" – quello "solidaristico", per la precisione – avrebbe ragione di essere invocato (di talché l'intervento terapeutico risulterebbe comunque doveroso). Come continuare a fare appello, difatti, ad un criterio di "autodeterminazione", a fronte di un paziente privo di coscienza e, dunque, del tutto incapace di "autodeterminarsi"? Che senso avrebbe invocare la tutela di un valore del tutto inespresso dal caso concreto[32]?  Attraverso questo abile escamotage nominalistico, peraltro, si oscura la dimensione sostanziale del problema, confondendo il valore tutelato con i criteri di individuazione di quel valore. La "manifestazione di volontà", resa impossibile dallo stato di incapacità, è soltanto un mezzo di cognizione attraverso il quale il paziente rende noto, se del caso, il proprio interesse a non essere curato. Evidentemente, quello che l'art.32, 2° comma, tutela non è un interesse, di incerto significato, a "poter materialmente manifestare il proprio dissenso" (interesse che potrebbe effettivamente riconoscersi soltanto a chi abbia attualmente le capacità psico-fisiche necessarie per poterlo concretizzare), ma un interesse a non essere curato – quale contraltare dell'interesse ad essere curato cui si riferisce il primo comma dell'art.32 Cost. -  di cui ben può essere titolare (alla stregua di qualsiasi altro interesse) anche il paziente incosciente. Quest'ultimo non è più in grado, nella contingenza, di estrinsecare la propria volontà; ma ciò, di per sé, non può significare che quel valore non inerisca più alla sfera delle sue prerogative giuridiche[33].

Neppure condivisibili appaiono quelle impostazioni che affermano la necessità di ricorrere, in questi casi, a criteri di ricostruzione del "vero" interesse del paziente dotati di una non meglio dimostrata fondatezza "empirica" o "equitativa" che dir si voglia, e che condurrebbero a sovvertire sempre e comunque il valore del dissenso già espresso. Si dà credito, in particolare, ad un criterio di "consenso presunto", ovvero ad un consenso verso le cure che sarebbe costantemente da presumersi ogni qual volta si prospetti altrimenti, per il paziente incosciente, un rischio di morte: e ciò perché, si afferma, l'istinto di autoconservazione sarebbe insopprimibile in ogni essere vivente[34]. Un primo aspetto problematico di siffatte concezioni è la mancanza di un qualsivoglia referente normativo, atto a supportarle. D'altra parte, anche dal punto di vista sostanziale, meriterebbe qualche riscontro in più l'asserzione di un impulso umanamente ineluttabile (per definizione) a "sopravvivere", suscettibile di prevalere su qualsiasi volontà contraria precedentemente espressa, magari radicata in profonde convinzioni di carattere religioso o etico. Già la sola casistica giurisprudenziale in materia sembra, al contrario, smentire in modo eclatante queste considerazioni, ed altrettale sconfessione deriva dalla stessa esistenza di drammatiche questioni sociali come quella dei limiti di liceità dell'eutanasia consensuale, che non avrebbero motivo di esistere se nessuno volesse mai, in nessun caso, veramente morire.

D'altra parte, gli stessi autori che invocano il canone del "consenso presunto" riconoscono invece l'assoluta validità di un dissenso rispetto alle cure (con correlativa accettazione dell'eventualità della morte) laddove manifestato da chi sia capace di intendere e di volere: ammettendo con ciò, evidentemente, l'"umana possibilità" di un siffatto dissenso. Su questi presupposti, il criterio in discussione si palesa per quello che è, ovvero non già una presunzione, munita di un'adeguata giustificazione empirica, ma una vera e propria fictio argomentativa, che imporrebbe di considerare a priori consenziente rispetto alle cure il paziente in stato di incoscienza solo perché tale, anche quando egli abbia in precedenza, per contro, espresso il proprio dissenso.

In realtà, se si vuole offrire una soluzione il più possibile convincente, bisogna accettare il fatto che l'ambiguità delle indicazioni "di principio", in casi come questo, rende intrinsecamente opinabile qualsiasi approccio teleologicamente orientato, qualsiasi interpretazione evolutiva ed orientata "ai valori", perché processi ermeneutici di questo tenore verrebbero inevitabilmente ad essere condotti senza la guida di un referente finalistico normativamente fondato, e dunque non potrebbero non connotarsi di un coefficiente più o meno evidente di "arbitrarietà". Né conforto può essere ricercato sul piano di presunte "regole di esperienza", che incontrino nel dato empirico o antropologico la propria validità, giacché tali regole (oltre a non poter costituire, di per sé, "diritto") forniscono indicazioni del tutto equivoche.

Adottando questo punto di vista, deve riconoscersi che le uniche disposizioni rinvenibili nel sistema, in materia di limiti di liceità dei trattamenti sanitari (quelle disposizioni, in particolare, cui si è accennato poc'anzi), subordinano la liceità dell'intervento medico ad un requisito di volontarietà. Certo, già lo si è detto: quello che assume rilievo non è tanto la sussistenza di una "capacità" attuale di manifestare il proprio consenso o dissenso, ma la presenza di un interesse ad essere ovvero a non essere curato. Peraltro, fonte di cognizione privilegiata, per "certificare" tale requisito è, per il nostro ordinamento, una manifestazione di volontà del paziente. Altri criteri di ricostruzione dell'interesse del paziente non sono presi in considerazione dalla legge. Nella situazione che stiamo affrontando, una manifestazione di volontà, innegabilmente, è riscontrabile, e testimonia un interesse a non ricevere certe cure: non si può dunque a priori negare l'applicabilità di quelle disposizioni al caso di specie. O meglio: non è consentito condurre il ragionamento ermeneutico muovendo dal presupposto che, qualora il soggetto versi in stato di incoscienza, si debba far necessariamente ricorso ad una regola che affida l'individuazione del best interest a parametri che prescindono dai contenuti della sua precedente manifestazione di dissenso, senza aver prima accuratamente evidenziato le ragioni per cui quel dissenso non avrebbe (più) l'efficacia che l'ordinamento normalmente gli riconosce[35].

Certo: può darsi che l'individuo in stato di incoscienza non sia più lo "stesso" individuo, o che comunque i suoi "interessi" possano ritenersi mutati rispetto al momento in cui egli manifestò la propria avversione rispetto a certi trattamenti sanitari[36]; ma può anche darsi che non sia così. Solo in virtù di un salto logico si può dedurre, da una tale situazione di incertezza, una certezza nel senso di una prevalenza del bisogno di cure. D'altra parte, la stessa esperienza esistenziale individuale sembra piuttosto testimoniare la validità della opposta soluzione: chi di noi riterrebbe di dover essere considerato un "altro", dal punto di vista dei valori cui ispira le proprie scelte personali, nel momento in cui, ad es., si addormenti, perdendo la propria "coscienza di sé"?

Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è che il problema in discussione non esaurisce le proprie implicazioni con riferimento alla questione (sin troppo "manipolabile" in funzione di preferenze interpretative preconcette) del best interest del paziente incapace: è necessario prendere in considerazione anche eventuali ripercussioni della prestazione sanitaria sull'esistenza futura, da individuo "cosciente", del medesimo. Orbene, da questo punto di vista non vi è un motivo plausibile per ritenere che tale soggetto, una volta riacquistato il dominio di sé, non debba continuare a condividere quelle opzioni ideologiche, etiche e religiose che avevano, in passato, ispirato la sua avversità rispetto a certi trattamenti sanitari. Sembra dunque tutt'altro che azzardato affermare che definizioni aprioristiche e semplificate dell'"interesse" del paziente incosciente possano far sì che questi, al "risveglio", avverta comunque il trattamento subito come una violenza nei confronti della propria libertà di autodeterminarsi. Un esito del genere è particolarmente probabile, ad es., con riferimento al caso "classico" del testimone di Geova sottoposto ad una trasfusione coattiva, il quale, ripresa conoscenza, venga a scoprire che, suo malgrado, nel suo corpo scorre il sangue di un altro soggetto, con quel che ne conseguirà sul piano delle sue chances ultraterrene, a mente dei dogmi religiosi di cui è osservante[37]. Poco importerà, a questo soggetto, che si dimostri in vario modo che suo interesse prevalente, al momento dell'urgenza terapeutica, era a sua insaputa divenuto quello a ricevere tale trattamento, giacché è soprattutto sulla sua vita futura e cosciente (e addirittura sulla sua proiezione ultraterrena) che l'intervento emotrasfusionale verrà ad esercitare, ai suoi occhi, un'influenza "nefasta".

Ancora: può darsi che, al cospetto dell'imminenza effettiva ed attuale della morte, il soggetto sarebbe disposto (se solo fosse cosciente) a rivedere una sua precedente "accettazione", compiuta "a freddo", ma può anche darsi che non sia così. Non è lecito affermare che, in astratto, tutti gli individui sarebbero vincolati ad un insopprimibile istinto di autoconservazione, per le ragioni più sopra evidenziate. La dimostrazione di un'irrilevanza, sempre e comunque, del precedente dissenso non può raggiungersi neppure su questa strada.

In questo quadro, assume piuttosto plausibilità un'altra impostazione, che non pretende di "vaticinare" il "vero" interesse del paziente incapace, ma muove intelligentemente dalla constatazione di un'incertezza cognitiva sul punto. Se non è possibile affermare con sicurezza l'invalidità del dissenso precedente, è pur sempre vero che la sua mancata confermabilità lo rende quanto meno di dubbia attualità. Tale perplessità andrebbe in qualche modo risolta, non essendo consentito, al giurista, di pervenire ad un non liquet. Orbene, unico criterio valido all'uopo sarebbe quello riassumibile nell'evocativo brocardo in dubio pro vita[38]. La logica di questa conclusione sembra essere la seguente: nel dubbio circa la prevalenza, nel caso di specie, di un valore soltanto "individualistico" – come quello a rifiutare il trattamento sanitario – ovvero di un valore che, se fosse proprio dell'individuo, corrisponderebbe al contempo anche ad un istanza obiettiva dell'ordinamento (il diritto alla salute), parrebbe opportuno comportarsi come se quest'ultimo fosse quello effettivamente poziore, se non altro perché, scegliendo l'opposta soluzione, il tipo di disvalore che si verrebbe a determinare, in caso di erroneità della scelta, sarebbe notevolmente superiore[39].

Tale impostazione, pur suggestiva e logicamente rigorosa, appare tuttavia discutibile nel momento in cui pone sullo stesso piano due possibilità già a prima vista tutt'altro che equivalenti: se, difatti, l'ipotesi dell'esistenza di un interesse a non essere curato risulta in qualche modo "documentata", quella opposta si fonda su poco più che un'illazione. V'è dunque se non altro da dubitare che, scegliendo di praticare comunque la cura, si concretizzi un "minor rischio" di ledere il "vero" interesse del paziente, che non nell'ipotesi opposta[40].

Inoltre, il criterio dell' in dubio pro vita non sembra coerente con norme oggi positivamente riscontrabili nel sistema. Per suo tramite, difatti, si arriva ad affermare, in pratica, una regola atteggiata nei termini di un dovere costantemente valido di applicare il trattamento oggetto di un documentato rifiuto. Ma se tale è la "regola", come può essa conciliarsi con quella disposizione - questa sì espressamente definita dal nostro sistema - per cui il medico «dovrà prendere in considerazione» le direttive anticipate del paziente (art.9 della Convenzione di Oviedo)? Tale prescrizione – già lo si è detto – è oggi trasmigrata dal mero ambito "deontologico", dov'era "confinata" dall'art.34 del Codice di deontologia medica, a livello di legge ordinaria.  Orbene: come già evidenziato, una disposizione del genere non è in grado, in positivo, di offrire un criterio certo di comportamento, non essendo chiaro cosa significhi, in concreto, "tener conto" delle direttive anticipate; ma sicuramente, in negativo, questa norma non può voler dire che il precedente dissenso verso le cure del paziente incosciente non debba mai assumere rilevanza.

Si potrebbe obiettare che la Convenzione di Oviedo, per quanto ratificata, non assuma un significato immediato (non sia, come si dice, self-executing), fintantoché non ne saranno attuate le direttive da parte del legislatore nazionale. Questo è sicuramente vero per buona parte delle disposizioni di quell'atto internazionale, troppo "compromissorie" per poter risultare dotate di efficacia applicativa diretta[41]; non si vede tuttavia per quale ragione regole atte a rivestire un diretto supporto ermeneutico – come quella "negativa" di cui si è appena detto - non dovrebbero costituire un referente attuale per l'interprete, o addirittura dovrebbero risultare recessive rispetto ad altre (supposte) regole prive di un altrettale riconoscimento sul piano del diritto positivo. Insomma: a fronte dell'incertezza  – innegabile – circa la prevalenza, nel caso di specie, di un interesse a curarsi o a non curarsi, l'unico dato normativamente sicuro è che un qualche valore il precedente dissenso lo deve avere; il che vuol dire che il criterio dell'in dubio pro vita non si attaglia al caso di specie, o per lo meno non è in grado di definire una "regola" orientata nei termini della prevalenza sempre e comunque del bene salute.

A ciò si aggiunga che, generalizzando la logica dell'"in dubio pro vita", l'atto terapeutico, in quanto tale, troverebbe la propria giustificazione soltanto nell'istanza solidaristica ogni qual volta il malato sia incapace, e non solo quando questi avesse precedentemente dissentito, ma anche quando egli avesse autorizzato l'intervento. Anche in questo caso, difatti, si dovrebbe coerentemente "dubitare" dell'attualità del suo consenso (perché non confermabile), di talché l'attività medica si giustificherebbe soltanto in virtù dell'esigenza di tutelare l'interesse – tra quelli ipoteticamente in gioco – di "maggiore" pregnanza (la salute): un fondamento di legittimità all'evidenza ispirato unicamente al criterio della "beneficialità", e del tutto sganciato da qualsiasi parametro "consensualistico". Con la conclusione, all'evidenza inaccettabile, che tutti gli interventi chirurgici implicanti un'anestesia totale, ad es., ben potrebbero, in pratica, prescindere da qualsiasi consenso, ché tanto quest'ultimo risulterebbe automaticamente invalido con la perdita di conoscenza del paziente[42]. Negandosi qualsiasi valore al principio dell'autodeterminazione, poi, verrebbero ad essere vanificate eventuali opzioni del malato per un tipo di intervento piuttosto che per un altro: ogni sua scelta sarebbe di "dubbia" validità per il fatto stesso della sua inattualità, e l'atto medico dovrebbe allora ispirarsi esclusivamente ad un best interest del tutto eterodeterminato.

 

4. Dunque, riassumendo: il rifiuto di cure vincola il medico a non intervenire, anche se ciò dovesse comportare una compromissione seria dello stato di salute, o addirittura la morte. Non è rinvenibile nel sistema una regola che sancisca l'invalidità sempre e comunque di una manifestazione di dissenso verso le cure, qualora il manifestante cada successivamente in uno stato di incoscienza: esiste, invece, una regola diversa, alla stregua della quale tale volontà deve avere ancora un (qualche) significato.

Resta da specificare ulteriormente questa direttiva, per capire in che cosa questo "significato" possa concretizzarsi.

Un primo punto che merita sin da subito di essere chiarito, è che il discrimine tra la validità persistente o meno del rifiuto di cure non può certo correlarsi ad un indagine di merito, utile a valutare quali "motivazioni" a non essere curate risultino più o meno "apprezzabili"[43]. Al di là dell'inaccettabilità intrinseca, in un sistema pluralistico, di una regola che attribuisca a chicchessia un sindacato circa la bontà delle opzioni ideologiche, etiche, religiose o comunque "personali" di un altro soggetto, v'è da dire (ponendo l'attenzione esclusivamente e "neutralmente" al dato positivo) che l'art.32, 2° comma, della Cost., e le norme subordinate che a tale disposizione si ispirano, affermano la validità del rifiuto di cure in quanto tale, senza pretendere oneri di argomentazione, e senza discernere tra moventi più o meno "degni" del rifiuto. Non v'è ragione plausibile per cui questa "indifferenza delle motivazioni" dovrebbe d'improvviso essere rivista, nel caso di incoscienza del paziente, se non quella di ipotizzare uno Stato che "approfitta" della situazione di "minorata difesa" del singolo per arrogarsi un diritto di sindacato – cui in generale ha opportunamente abdicato – circa il merito di scelte dalle implicazioni interamente individuali[44].

Neppure sembra lecito ipotizzare un criterio in base al quale il dissenso sarebbe in qualche modo "meno" efficace del normale, se non confermabile. L'effetto che l'ordinamento, in generale, attribuisce a quell'atto di disposizione è l'illiceità tout court dei trattamenti sanitari contestati: un esito, all'evidenza, insuscettibile di graduazioni quantitative. Il dissenso o è valido, oppure no: se è valido, il medico ha il dovere di non intervenire; se non lo è, il medico ha il dovere di intervenire. Tertium non datur.

Più in generale, a dire il vero, sembra difficile individuare una regola, nella normativa vigente, in grado di specificare quando, ed a quali condizioni, il previo dissenso risulti vincolante, o non vincolante. Nessuna disposizione sembra poterci aiutare sul punto. Tutto quello che la legge ci dice, è che il medico dovrà "tener conto" del previo dissenso: si lascia intravedere la presenza di un discrimine tra rifiuti di cure vincolanti e non vincolanti per il medico, ma non si precisa su quali direttrici tale discrimine venga a collocarsi.

A fronte di un siffatto dato normativo, le deduzioni che l'interprete legittimamente può trarre sono, essenzialmente, due.

Potrebbe affermarsi, in primo luogo, la sussistenza di una lacuna normativa stricto sensu, da colmarsi attraverso l'analogia. Seguendo questa opzione, bisognerebbe chiedersi quali norme, tra quelle vigenti, possano considerarsi volte a disciplinare una materia "simile" a quella di cui si discute. In quest'ottica, verrebbe quasi istintivamente da far appello alla (nuova) disciplina in materia di trapianti di organo, in gran parte diretta proprio a definire i presupposti di efficacia di una manifestazione di volontà destinata ad esplicare i propri effetti addirittura post mortem[45]. Più in generale, si potrebbe pensare alle disposizioni civilistiche in materia di testamento[46]. Minimo comune denominatore di queste regolamentazioni, infatti, è quello di attribuire efficacia a manifestazioni di volontà non confermabili, purché documentate per iscritto, e rese nel rispetto di formalità dirette vuoi a garantire esigenze di "certezza", vuoi ad assicurare la piena consapevolezza del dichiarante circa i contenuti della propria dichiarazione.

Un'estensione analogica di tali normative, al di là di ogni suggestione, non appare tuttavia utilmente praticabile. In primo luogo, sembra discutibile individuare una corrispondenza tra la materia degli atti di disposizione della propria salute e della propria vita – ovvero di beni dotati di un "significato" costituzionale espresso e primario - e la materia degli atti di disposizione mortis causa di altre entità (il proprio cadavere, interessi patrimoniali e familiari, ecc.). Anche ammessa, peraltro, una qualche simiglianza tra tali "materie", è vero tuttavia che le normative testé evocate risultano troppo intimamente connesse alle caratteristiche delle fattispecie specificamente regolata per potersene concepire un'utile trasposizione in diversi campi d'interesse. Così, con riferimento alla l. n. 91 del 1999, il "significato" dell'atto di disposizione del proprio cadavere si implementa esclusivamente nel contesto di una più complessa procedura amministrativa, appositamente pensata per la tematica dei trapianti[47]; non avrebbe dunque senso – e probabilmente non sarebbe neppure logicamente possibile – estendere i requisiti di validità di tale atto di disposizione ad ambiti del tutto svincolati da una sia pur analoga "procedimentalizzazione". I diversi oneri "formali" previsti dalla legge per il testamento, poi, si comprendono in una logica tutta civilistica di "validità" o "invalidità" dei rapporti giuridici privatistici discendenti da un atto negoziale a contenuto patrimoniale; logica difficilmente esportabile nel contesto di un atto, come quello di rifiuto di cure, che sembrerebbe più opportunamente qualificarsi, analogamente al consenso scriminante[48], nei termini di un mero "atto giuridico", o comunque di un "negozio" a contenuto non patrimoniale.

Più in generale, d'altronde, deve ricordarsi come "principio" normalmente riconosciuto in materia di atti di manifestazione della propria volontà sia quello della libertà di forma, con conseguente natura "eccezionale" (ed inestensibilità analogica) delle singole prescrizioni normative di oneri formali[49].

La constatazione della mancanza di referenti atti a supportare una qualsivoglia analogia, accresce la plausibilità di una seconda ipotesi. In particolare, non sembra azzardato affermare come, in realtà, quella individuabile nell'art.9 della Convenzione di Oviedo sia soltanto una lacuna apparente. L'art.9, difatti, ben potrebbe essere interpretato nei termini non già di una disposizione alludente ad una differenza – inevitabilmente bisognosa di specificazioni ed integrazioni ulteriori - tra categorie di rifiuti di cure sempre efficaci, ed altri sempre inefficaci; ma, ben diversamente, nei termini di una norma la quale, dando per scontata la validità assoluta della manifestazione di volontà contraria alla terapia (già evincibile dall'art.5 della Convenzione medesima, non a caso rubricato "regola generale"), individui a carico del medico, nel caso in cui il paziente  versi in stato di incoscienza, una sorta di "onere cautelare", consistente nel sincerarsi circa l'effettiva riferibilità di quel dissenso a quelle cure. Il medico "dovrà tener conto" della precedente dichiarazione del malato, in qualunque modo essa sia stata espressa e formalizzata, per valutare se in essa sia riconoscibile un dissenso effettivamente riferito al caso concreto, a quella specifica situazione di urgenza terapeutica[50].

Detto in altri termini: se nel sistema non è individuabile, neppure in via analogica, una "regola" destinata a discernere in via generale ed astratta, in materia medico-sanitaria, tra atti di autodeterminazione "inattuali" ma validi, ovvero non validi, è forse proprio perché tale differenziazione, in via generale ed astratta, non esiste; l'atto di autodeterminazione è sempre potenzialmente valido, in linea di massima, anche in casi così particolari, solo che l'impossibilità di una sua conferma ed ulteriore specificazione da parte del paziente rende in concreto più problematico comprendere se esso effettivamente "si attagli" alla particolare situazione, rivolgendosi a quella prestazione terapeutica o diagnostica, implicando l'accettazione di quegli specifici esiti[51]. La sopravvenuta incoscienza non già, dunque, come evenienza suscettibile di determinare l'applicazione di una regola specifica e diversa da quella, ordinaria, che vieta l'attuazione di trattamenti sanitari contra voluntatem (regola che sarebbe priva di un qualsivoglia fondamento normativo), ma come dato fattuale suscettibile in concreto di rendere più difficoltoso, in un'ottica lato sensu "probatoria", l'accertamento dell'esistenza di un effettivo dissenso rispetto alle cure[52].

Vari sono i parametri che possono ritenersi utili allo svolgimento di questa verifica. Senza pretese di esaustività, può ricordarsi, in primo luogo, il canone della corrispondenza "contenutistica", per così dire, tra le modalità di manifestazione dell'atto di volontà, e gli aspetti salienti del caso di specie[53]. Vi dovrà essere, insomma, una precisa simmetria tra il tipo di trattamento sanitario di cui si prospetta la necessità, ed il tipo di trattamento sanitario oggetto del rifiuto: in caso di incertezza su questo punto, saranno le eventuali "motivazioni" del dissenso ad offrire un criterio risolutivo (ad es., un rifiuto di cure derivante dalla convinzione religiosa dell'esistenza di un divieto divino di "assunzione", in varia guisa, del sangue altrui, sarà evidentemente da ritenersi riferito a tutti i trattamenti implicanti una qualche forma di "contaminazione" ematica, con riferimento esclusivo, tuttavia, alle sole pratiche terapeutiche implicanti l'utilizzazione di sangue umano o animale, non già di prodotti sintetici). Ma dovrà anche essere chiaro, dalle modalità di manifestazione del dissenso, che il paziente è disposto ad accettare l'eventualità di pericoli significativi per la salute, o addirittura per la vita: se il rifiuto di cure risulti a tal proposito del tutto ambiguo, ben si potrà dubitare di una sua pertinenza a situazioni concrete connotate in modo specifico da rischi di questo genere. Ancora una volta, per meglio comprendere quanto l'eventualità della morte sia stata effettivamente presa in considerazione dal singolo, sarà utile, tra l'altro, soppesare le "ragioni" specifiche del suo dissenso, non già per sottoporle ad un giudizio di meritevolezza, ma per dedurre da esse i limiti "contenutistici" del rifiuto di cure.

Non poco significato, ci pare, assumeranno d'altra parte anche i tempi ed i modi di manifestazione del previo rifiuto di cure, e questa volta non tanto per comprenderne l'estensione, ma per essere certi, ancor prima, della sua effettiva esistenza. Sono ipotizzabili una moltitudine di situazioni "intermedie" tra quella, estrema, di un rigetto di determinati trattamenti terapeutici, ampiamente motivato sulla scorta di considerazioni di carattere religioso o ideologico, espresso per iscritto su di un documento che il soggetto portava sempre con sé fino al momento di perdere conoscenza (con ciò evidenziando la propria perdurante adesione a quella manifestazione di volontà[54]); e quella, anch'essa estrema (per motivi uguali e contrari), di un rifiuto di cure generico, manifestato in modo del tutto informale ed episodico a qualche conoscente, in tempi risalenti, e mai più confermato, ed oltretutto connesso a suggestioni irrazionali derivanti da situazioni del tutto contingenti. Sarà necessario, di volta in volta, prendere in considerazione (nei limiti del possibile) contesto, ragioni e motivi della manifestazione di volontà, per comprendere quanto essa effettivamente corrispondesse ad un intimo ed immutato convincimento del malato. Per un indagine di questo tipo, saranno d'aiuto anche colloqui con i più intimi conoscenti del paziente, al fine di ricostruire le convinzioni reali e più radicate del soggetto[55]: non già tuttavia, si badi, per operare una sostituzione delle valutazioni di questi soggetti a quelle del paziente medesimo[56].

È in questo contesto che, ci pare, merita di essere affrontata e risolta la spinosa questione della base di legittimità di un intervento medico diretto a curare un soggetto in pericolo di vita, ed in stato di incoscienza, a causa di un precedente tentativo di darsi la morte (ad es. attraverso l'assunzione di dosi massicce di barbiturici). L'atto del suicidio, difatti, normalmente non assume un significato così univoco, di per sé, da potersi dire implicitamente comprensivo di un netto rifiuto verso qualsivoglia terapia "salvavita"[57]. Spesso, difatti, l'impulso autodistruttivo discende da spinte irrazionali, momentanee, comunque conflittuali, come tali per lo più insuscettibili di assorgere al ruolo di un consapevole e razionale "dissenso" (e si ricordi, tra l'altro, che l'art.32 tutela un diritto di rifiutare le cure, non un diritto di uccidersi tout court[58]). Il medico dovrà dunque normalmente ritenere inesistente, in questi casi, un atto di autodeterminazione rilevante ai sensi del secondo comma dell'art.32 Cost.: a meno che, com'è ovvio, il rifiuto di cure dell'aspirante suicida non sia deducibile da altre manifestazioni di volontà, da ritenersi valide per il caso di specie in base ai criteri già definiti.

 

5. Giunti a questi risultati, sembra opportuno, a scanso di equivoci, compiere qualche ulteriore, sommaria precisazione.

In primo luogo, l'art.32 della Cost. non contempla un'alternativa tra curarsi e lasciarsi morire, tra curarsi e lasciarsi ammalare, ma si riferisce esclusivamente al diritto di rifiutare determinati trattamenti sanitari[59]. Il che significa che, contrariamente a quanto alcuni autori polemicamente affermano[60], il medico destinatario di un dissenso non già generalizzato, ma riferito soltanto a specifiche cure, non sarà per ciò solo liberato da qualsiasi dovere nei confronti del paziente, ma dovrà comunque ricorrere a tutte le terapie alternative rispetto a quella divenuta impraticabile[61], purché esse abbiano legittimazione scientifica (giacché il dovere del curante si informa per l'appunto alla miglior scienza ed esperienza medica[62]). Qualora il dissenso sia di così ampia portata da rendere in sostanza impraticabile qualsiasi tipo di intervento (venendo con ciò a coincidere con una vera e propria richiesta di eutanasia consensuale passiva[63]), a carico del medico residuerà comunque un dovere di dialogare col paziente circa le implicazioni di una tale scelta[64], essendo un'adeguata informazione, e se opportuno una corretta e sapiente attività di persuasione, gli ultimi mezzi disponibili per ottemperare al proprio compito di garante[65].

Per quanto riguarda poi la particolare "soluzione" che in questa sede si prospetta a proposito del caso di un malato dissenziente in stato attuale di incoscienza, è ovvio che non si ipotizza l'attribuzione al medico di un autonomo potere-dovere "inquirente"[66] analogo a quello proprio di un pubblico ministero o della polizia giudiziaria. Invero, ciò che conta è che il sanitario compia quelle verifiche, circa la "reale" volontà del paziente, esigibili in situazioni di così pressante emergenza, nei limiti delle concrete possibilità offerte ad un soggetto privo di qualsiasi autorità "istituzionale" in tal senso. Se dovesse poi a posteriori risultare che, in realtà, quel dissenso non era significativo, l'omissione di terapie, con esito mortale, potrà comunque considerarsi non dolosa – se il medico era assolutamente convinto della presenza di un rifiuto di cure – e neppure colposa, se tale convinzione discendeva da una considerazione sufficientemente attenta dei dati a sua conoscenza. Ciò a prescindere dal problema della qualificazione dogmatica del rifiuto di cure – problema che in questa sede volutamente trascuriamo – nei termini di una "scriminante" del reato eventualmente realizzato con l'omissione di terapie[67], ovvero nei termini di un fatto che impedisce il sorgere dello stesso "obbligo di garanzia" nei confronti del malato dissenziente (e con ciò la stessa configurabilità di un fatto tipico omissivo)[68].

Resta a tutt'oggi aperto il problema della qualificazione penalistica da dare ad un intervento terapeutico contra voluntatem (vuoi accompagnato dalla convinzione erronea della "non validità" di un eventuale dissenso – che potrebbe comunque assumere i tratti, a seconda dei casi, ed ammessa la rilevanza penale di tale intervento, di un errore escludente il dolo, ovvero di un errore sul precetto, del quale valutare la scusabilità - vuoi invece volontariamente diretto contraddire la libera scelta del paziente). Effettivamente, soprattutto quando esso sia stato attuato nei confronti di un soggetto in stato di incoscienza, solo a prezzo di qualche forzatura possono dirsi applicabili le fattispecie comuni a tutela dell'autodeterminazione[69]. Sembra dunque doversi onestamente concludere che, per lo meno de iure condito, quel comportamento, pur disdicevole, e sicuramente offensivo di un diritto di valenza addirittura costituzionale, non assume rilievo penale. Sicuramente, peraltro, ne assume uno di carattere deontologico; ben si potrebbe ipotizzare, peraltro, anche una responsabilità di carattere civilistico, implicando quel fatto la lesione di un "diritto soggettivo", qual è quello di rifiutare le cure.

Non si deve peraltro trascurare una possibile rilevanza "indiretta", sul piano penalistico, di una mancata copertura consensualistica dell'atto medico, d'altra parte già "intuita", per così dire, da un significativo filone giurisprudenziale. Invero, non sembra azzardato ritenere che la presenza di un dissenso del paziente faccia sì che l'atto di cura comunque prestato non possa più considerarsi afferente all'ambito di quelle "attività medico-terapeutiche" che l'ordinamento disciplina e valorizza, giacché requisito essenziale di tali attività è proprio quello della non obbligatorietà (nei termini di cui al secondo comma dell'art.32 Cost.). La cura arbitrariamente praticata degrada, per così dire, a comportamento "comune" incidente sull'integrità fisica e sulla libertà morale di una persona. In tal modo, assumono rilevanza non più quelle regole cautelari, tipicamente rivolte ad attività "pericolose" ma "autorizzate", dirette a definire modalità comportamentali utili a ridurre i rischi insiti in condotte che in generale risultano "socialmente adeguate", bensì quella sola prescrizione che impone di non praticare tout court attività non positivamente valutate dall'ordinamento, in vario modo suscettive di sfociare in esiti penalmente rilevanti. Ciò significa che, in caso di esito infausto dell'attività sanitaria arbitrariamente svolta, una responsabilità se non altro colposa dovrà dirsi sussistente anche qualora fossero stati rispettati tutti i canoni della migliore scienza medica, essendo stata comunque violata la regola cautelare che imponeva di non accingersi neppure a quel tipo di comportamento rischioso. Qualora poi si dovesse ritenere, con buona parte della dottrina, l'attività medica di per sé normalmente tipica, una responsabilità penale addirittura dolosa potrà per lo più affermarsi anche in caso di risultati positivi per la salute del paziente[70].

 

 


 

[1] Riconducibile – almeno ictu oculi – al paradigma del "conflitto di doveri", espressione di un sottostante conflitto di beni (cfr. sul punto A.Baratta, Antinomie giuridiche e conflitti di doveri, Milano, 1963, spec. pp. 64 ss.): il dovere di tutela della salute come valore "obiettivo", da un lato, ed il dovere di rispettare l'autodeterminazione del paziente, dall'altro lato.

[2] Per un'applicazione in tal senso dell'art.700 c.p.c., cfr. ad es. Pret. Pescara, decr. 8/11/74, in Nu.dir., 1975, p. 253, nota A.Pianigiani; Pret. Modica, ord. 13/8/90, in Foro it., 1991, I, col. 271 ss.. Sul punto v. anche F.Ramacci - R.RizM.Barni, Libertà individuale e tutela della salute, in Riv.it.med.leg., 1983, p. 863.

[3] V. ad es. Ass. Firenze, 18/10/1990, Massimo, in Foro it., 1991, II, col. 242; TAR Lazio, 8/7/85, in Dir. fam. pers., 1985, pp. 999 ss.; Pret.Treviso, decreto 29/4/1999, in Foro it., 1999, II, pp. 668 ss.

[4] V. in part. Pret. Roma, 3/4/1997 (dep. 9/4/97), De Vivo e alt., in Cass. pen., 1998, p. 950, con nota critica di G.Iadecola, La responsabilità penale del medico tra posizione di garanzia e rispetto della volontà del paziente. (In tema di omessa trasfusione di sangue “salvavita” rifiutata dal malato); nonché in Riv.it.dir.proc.pen., 1998, p. 1422, con nota adesiva di A.Vallini, Il significato giuridico-penale del previo dissenso verso le cure del paziente in stato di incoscienza; in Giust.pen., 1998, II, p. 659, con nota critica di P.Zangani-P.Avecone, Mancata trasfusione di sangue, da negato consenso, in paziente testimone di Geova, seguita in nesso causale dal decesso. Aspetti medico-legali e giuridici; in Bioetica, 2000, p. 132, con commento di S.Fucci, Rilevanza giuridica del rifiuto delle cure da parte del paziente.

[5] V. da ultimo, per tutti, E.Palermo Fabris, Diritto alla salute e trattamenti sanitari nel sistema penale, Padova, 2000, pp. 11 ss., 173 ss.; M.B.Magro, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, spec. pp. 31-89, 109 ss.

[6] P.D’Addino Serravalle, Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, Napoli, 1983, pp. 145 ss..

[7] Per un recente approfondimento di questo "punto di vista" (con particolare riferimento alla tematica dei Living Wills): M.Reichlin, Direttive anticipate: aspetti etici, in P.Cattorini (cur.), Le direttive anticipate del malato, Milano, 1999, pp. 90 ss.

[8] Un "classico" in materia è R.Dworkin, Il dominio della vita, Milano, 1994, pp. 247 ss..

[9] Cfr. ad es. M.TavaniM.Picozzi, Direttive anticipate e deontologia. Codici, raccomandazioni, commenti, in P.Cattorini (cur.), Le direttive anticipate, cit., pp. 110 ss.

[10] F.Palazzo, Introduzione ai princìpi del diritto penale, Torino, 1999, p. 9.

[11] Tra i tanti, v. M.Antonelli, Emotrasfusione obbligatoria e libertà religiosa, in Dir. fam. pers., 1985, p.1004; C.Barile, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1994, p. 386; M.Barni - G. Dell’Osso -  P.Martini, Aspetti medico legali e riflessi deontologici del diritto a morire, in Riv.it.med.leg., 1981, p. 34; M.Benincasa, Liceità e fondamento dell’attività medico-chirurgica a scopo terapeutico, in Riv. it. dir. pr. pen., 1980, p. 733; L.Bruscuglia, Commento all’art. 1 l. 180/78, in Nu. l. civ. comm., 1979, p. 186; B.Caravita, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. e soc., 1984, p. 30; V.Crisafulli, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. e soc., 1982, pp. 558 ss.; F.Giunta, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. pr. pen., 1997, p. 90;  Id., Eutanasia pietosa e trapianti quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Dir.pen.proc., 1999, pp. 404 s.; A.Manna, Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, Milano, 1984, p. 72; F.Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974,  p. 92; Id., Aspetti penalistici, in Trattamenti sanitari tra libertà e doverosità, Napoli, 1983, p. 158; M.Parodi Giusino, Trattamenti sanitari obbligatori, libertà di coscienza e rispetto della persona umana, in Foro it., 1983, I, col. 2657; R.Romboli, La libertà di disporre del proprio corpo, estr. dal volume Delle persone fisiche, in Commentario Scialoja-Branca al c.c., sub art.5, Bologna, 1988, pp. 335 ss.; Id., La libertà di disporre del proprio corpo: profili costituzionali, in L. Stortoni (cur.), Vivere: diritto o dovere? Riflessioni sull'eutanasia, Trento, 1992, pp. 33 ss.; E. Varani, L'eutanasia nell'ordinamento giuridico italiano e nel nuovo codice di deontologia medica, in Dir. e soc., 1990, p. 166; D.Vincenzi Amato, Il 2° comma dell’art. 32, in Comm. della Cost. G.Branca, artt. 29-34, Bologna-Roma, 1976, pp. 167 ss.; Id., Tutela della salute e libertà individuale, in Trattam. sanit. cit., pp. 21 ss.

[12] Sul punto, anche per i necessari riferimenti, cfr. F.F.Monti, Responsabilità civile e penale del medico: luci ed ombre sul consenso informato nell'analisi della giurisprudenza, in Pol.dir., 1999, spec. pp. 228 ss.

[13] R.D’Alessio, Limiti costituzionali dei trattamenti "sanitari", in Dir. e soc., 1981, p.540; G.Gemma, Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, pp. 251 ss.; F.Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e costituzione, in Dir. e soc., 1982, p. 311.

[14] V. da ultimo G.Iadecola, La resp.pen. del medico, cit., p. 957. V. anche F.P. Ruggiero, Il consenso dell’avente diritto nel trattamento medico-chirurgico: prospettive di riforma, in Riv.it.med.leg., 1996, p. 203; P.Zangani-P.Avecone, op.cit., pp.663 ss.

[15] Così ancora G.Iadecola, Il trattamento medico chirurgico di emergenza ed il dissenso del paziente, in Giust.pen, 1989, p. 126. Ma cfr. sul punto S. Del Corso, Il consenso del paziente nell'attività medico-chirurgica, in Riv.it.dir.proc.pen., 1987, p. 570, nonché, in precedenza, F. Mantovani, I trapianti cit., p. 227.

[16] V. ad es. G.IadecolaA.Fiori, Stato di necessità medica, consenso del paziente e dei familiari, cosiddetto «diritto di morire», criteri per l'accertamento del nesso di causalità, in Riv.it.med.leg., 1996, pp. 310 ss.. D’altra parte, se il ruolo attribuito dalla Costituzione all'atto di volontà del paziente è proprio quello di definire quando risulti, nel caso di specie, prevalente un interesse ad essere ovvero a non essere curato (v.infra), una prevalenza attribuita  al "primo" di questi due valori in contrasto con la determinazione del loro titolare non potrebbe in alcun modo essere giustificata ai sensi dell'art.54 c.p., venendo meno – a tacer d'altro - la proporzionalità tra bene leso e bene difeso: tale requisito deve infatti accertarsi proprio ponendo mente alla valutazione normativa dei rapporti reciproci tra certi interessi. Su tale problema cfr. F. Mantovani, I trapianti, cit., pp. 240 ss.; F.C.Palazzo, Persona (delitti contro), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 311; E.Palermo Fabris, op.cit., pp. 201 ss.; D.Pulitanò, Coazione a fin di bene e cause di giustificazione, in Foro it., 1985, II, col. 445; più in generale, F.Albeggiani, Profili problematici del consenso dell’avente diritto, Milano, 1995, pp. 90 ss.; U.Giuliani-Balestrino, Sul contenuto del dovere di soccorso, in Riv.it.dir.proc.pen., 1981, pp. 901 s.; U.G.Nannini, Il consenso al trattamento medico, Milano, 1989, p. 490. Cfr. anche T.Padovani, Diritto penale, Milano, 2002, p. 159 (che ritiene insussistente, in simili ipotesi, il requisito della "costrizione"); F.Viganò, Stato di necessità e conflitti di doveri – contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, pp. 362 ss..

[17] G.IadecolaA.Fiori, Stato di necessità, cit., p. 313

[18] L.Eusebi, Sul mancato consenso al trattamento terapeutico: profili giuridico-penali, in Riv.it.med.leg., 1995, pp. 734 s.. Scarso valore ha anche l'argomentazione fondata sui "lavori preparatori", che, a parere di taluno (G.IadecolaA.Fiori, Stato di necessità, cit., p. 314; G.Iadecola, La responsabilità, cit., pp. 957 ss.), evidenzierebbero come il secondo comma dell'art.32 Cost. venne approvato ponendo mente soprattutto alla recente, aberrante esperienza delle sperimentazioni umane nei campi di sterminio (senza alcun intento, dunque, di sovvertire il principio, allora unanimamente condiviso, dell’indisponibilità della vita umana). Mentre, infatti, le "intenzioni" dei Costituenti  - o ancor più le convinzioni dei giuristi, formatesi fra l’altro su un substrato normativo pre-costituzionale - non costituiscono fonte del diritto, tale natura assume invece l’art. 32 Cost., 2° comma, che sancisce expressis verbis l'illiceità di ogni trattamento sanitario contra voluntatem, salvo il caso dei trattamenti sanitari obbligatori previsti dalla legge. Né pare plausibile il tentativo di ritenere prevalente, sulla chiara lettera della disposizione costituzionale, una supposta voluntas originaria "restrittiva" del legislatore, non solo perché il ricorso a criteri interpretativi diversi da quello letterale è possibile solo quando il significato della norma non risulti di univoco tenore (in claris non fit interpretatio), ma soprattutto perché in tal modo si impedisce a priori il necessario adeguamento del significato dell'art.32 Cost. all’evoluzione del contesto culturale e sociale. Se veramente tale norma dovesse essere letta esclusivamente in considerazione delle ragioni "storiche" che ne avrebbero motivato l'introduzione, essa non potrebbe giocare alcun ruolo rispetto alla "quotidianità" dei rapporti tra paziente e strutture sanitarie, mantenendo come unico possibile riferimento improbabili rigurgiti pseudoscientifici di stampo eugenetico e razzista, o comunque fenomeni di patologia del rapporto medico-cittadino di analoga fattura.

[19] Cfr., pur nella varietà delle argomentazioni, P.D’Addino Serravalle, op.cit., pp. 83 ss.; F.P. Ruggiero, op.cit., p. 204; M. Santilli Susini, Rifiuto di trattamento sanitario per motivi religiosi, in Resp. civ. prev., 1977, pp. 412 ss.;  Pret. Modica, ord. cit., p. 291. Più di recente, problematicamente: F.D.Busnelli, Rifiuto delle terapie tra autodeterminazione del paziente e ruolo di garanzia del medico, in P.Cattorini (cur.), Le direttive anticipate, cit., pp.  9 s.

[20] V., con varie argomentazioni: M.Antonelli, op. cit., p. 1011; G.Balbi, in Istigazione o aiuto al suicidio, Napoli, 1997, p. 29, nota 52; M.Benincasa, op. cit., p.738; F. Giunta, Diritto di morire, p.115; Id., Eutanasia, cit., p. 408; M.B.Magro, Etica laica e tutela della vita umana: riflessioni sul principio di laicità in diritto penale, in Riv. it. dir. pr. pen., 1994, pp.1442 ss.; A.Manna , Profili, cit., pp. 72 ss.; Id., Trattamento medico-chirurgico, in Enc. dir.,XLIX, Milano, 1992, p. 1284; F. Mantovani,  I trapianti, cit., p. 92; Id., Aspetti pen. cit.,  p. 157; C.Mortati, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Raccolta di scritti, Milano, 1972, pp. 435 ss.; V.Onida, Dignità della persona e “diritto di essere malati”, in Quest. giust., 1982, p. 367; R.Romboli, La libertà cit., in Comm. al c.c., cit., p. 241; A. Santosuosso - G. Turri, I trattamenti obbligatori, in M. Barni - A. Santosuosso (cur.), Medicina e diritto, Milano, 1995, pp. 102 ss.; S.Seminara, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, in Riv. it. dir. pr. pen., 1995, pp. 673 ss.; F.Stella, la sterilizzazione chirurgica: aspetti penalistici, in Riv. it. med. leg., 1980, p. 496;  D. Vincenzi Amato, Il 2° comma cit., pp. 172 ss.; Id., Tutela cit., p. 24; cfr. anche T.Padovani, L’ospedale psichiatrico giudiziario e la tutela costituzionale della salute, in Tut. sal. e dir. priv. cit., p. 259.

[21] Cfr. in part. G. Iadecola, La rilevanza del consenso del paziente nel trattamento medico chirurgico, in Giust. pen., 1986, p. 79; Id., Il trattamento medico chirurgico di emergenza ed il dissenso del paziente, in Giust. pen., 1989, p. 125; Id., Il medico e la legge penale, Padova, 1993, p. 19;  P.Rieci - M.O.Venditto, Eutanasia, diritto a morire e diritto di rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma legislativa, in Giust. pen., 1993, p. 287. Per una recente confutazione di questa impostazione: M.B.Magro, Eutanasia, cit., pp. 54 ss.

[22] Sulla salute come "diritto" la letteratura è sterminata. Da ultimo e per tutti, E.Palermo Fabris, op.cit., pp. 1 ss.

[23] R. Romboli, La libertà, cit., in Comm.c.c., cit., p. 353.

[24] Sul consenso informato in materia di trasfusioni cfr., ad es., C.CateniE.Turillazzi, Buon uso del sangue, autonomia del medico e diritti del paziente, in Giust.pen., 1996, I, pp. 185 ss.; G.Santacroce, Trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e consenso informato del paziente, in Giust.pen., 1997, II, p. 112.

[25] Sul significato della citata Convenzione cfr. da ultimo, per tutti, E.Pariotti, Prospettive e condizioni di possibilità per un biodiritto europeo a partire dalla Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, in St.iuris, 2002, pp. 561 ss.

[26] Cfr. le brevi ma profonde osservazioni di E.Calò, Il ritorno della volontà, Milano, 1999, pp. 183 s.; v. anche R.Sapienza, La convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, in Riv.dir.intern., 1998, pp. 459 s.

[27] F.Giunta, Diritto di morire, cit., p. 103. Sia consentito rinviare, per ulteriori precisazioni, ad A.Vallini, op.cit., pp. 1433 s. A fronte della tendenza (tutt'altro che superata, se non altro nella prassi) di concepire in capo al medico una sorta di "potestà" verso il paziente, parte della dottrina sembra reagire con un eccesso contrario, fino a negare qualsiasi possibile eccezione alla necessaria consensualità di ogni intervento medico (cfr. F.Modugno, op. cit., p. 321; M.Zana, Responsabilità medica e tutela del paziente, Milano, 1993, p. 40). Su tale strada, peraltro, si rischia di pervenire ad esiti applicativi ben poco plausibili, come evidenziato dal caso ora preso in esame. Sull’esagerato rilievo ultimamente attribuito, nel dibattito giuridico, al requisito del consenso, cfr. M.Benincasa, op. cit., p. 737; V.Zambrano, Eutanasia, diritto alla vita e dignità del paziente, in Rass. dir. civ., 1990, pp. 862 ss.. Lo Schema di disegno di legge delega per l'emanazione di un nuovo codice penale del 1992 - c.d. "Progetto Pagliaro" - valorizzava il "consenso presumibile" quale criterio di legittimazione dell'attività medica nei confronti del paziente incosciente urgentemente bisognoso di terapie (art. 16 n.5 lett. a): sul punto, A.Gentilomo, La nuova disciplina delle attività sanitarie: il consenso all’atto medico da architettura interpretativa a codificazione penalistica, in Riv.it.med.leg., 1996, pp. 737 ss.. V. anche F.P. Ruggiero, op.cit., pp. 211 ss.

[28] Cfr. A.Santosuosso, Il consenso informato: questioni di principio e regole specifiche, in A.Santosuosso (cur.), Il consenso informato tra giustificazione per il medico e diritti del paziente, Milano, 1996, pp. 17 ss.

[29] Sul processo di "formazione" di tale disposizione, all'evidenza "compromissoria", cfr. A.Bompiani, Genesi ed elaborazione del «Progetto di Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina» del Consiglio d'Europa, in Iustitia, 1997, p. 23. Di una "preoccupante genericità" parla R.Sapienza, op.cit., p. 462. Non è possibile, in questa sede, accennare alle pur interessanti esperienze straniere in materia di Living Will; d'altra parte, una tale indagine comparatistica sarebbe fuori luogo nell'ottica limitativa che abbiamo prescelto, tutta orientata ad individuare regole attualmente vigenti nel nostro sistema. Per approfondimenti cfr. peraltro M.Barni, I testamenti biologici: un dibattito aperto, in Riv.it.dir.proc.pen., 1994, pp.836 ss.; E.Calò, op.cit., pp. 118 ss.; L.Iapichino, Testamento biologico e direttive anticipate, Milano, 2000, passim; A.Santosuosso, A proposito di «Living Will» e di «Advance Directives»: note per il dibattito, in Pol.dir., 1990, pp. 477 ss.

[30] Sul punto, M.TavaniM.Picozzi, op.cit., pp. 116 ss..

[31] Ancor più ambiguo l'art.4, terzo comma, del d.m. 1/9/95 in materia di emotrasfusioni: «Quando vi sia un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente»: senza consenso vuol dire anche "contro il dissenso" precedentemente espresso, o addirittura attualmente espresso dal paziente capace? Potrebbe forse un decreto ministeriale sovvertire in modo tanto grossolano indicazioni di carattere costituzionale, come il divieto di trattamenti sanitari obbligatori di cui al 2° comma dell'art.32? Se, poi, il medico è semplicemente facultizzato ad intervenire ("può"), su quali basi può ritenersi di volta in volta giuridicamente condivisibile la sua scelta di astenersi o, invece, di intervenire? Infine, in assenza di un consenso ma anche di un dissenso espresso, il medico ha soltanto la "possibilità" di intervenire, come sembra sancire la norma in questione, o non ha forse il dovere di intervenire (come parrebbe pretendere, questa volta, il primo comma dell'art.32 Cost.)? È evidente che trattasi di una disposizione a dir poco "sibillina" (cfr. C.CateniE.Turillazzi , op.cit.., 188 s.), la quale, lungi dal contribuire a "gettare luce" sui contenuti delle norme gerarchicamente sovraordinate, richiede invece di essere interpretata in modo tale da risultare concorde con queste ultime.

[32] Cfr. ad es.. G. Grasso, Il reato omissivo improprio, Milano, 1983, p. 305;  V.Onida, op. cit., p. 361.

[33] Sia consentito rinviare a  A.Vallini, op.cit., pp. 1431 s.

[34] Così F. Mantovani, I trapianti cit., pp. 230 ss.; Id., Aspetti pen. cit., pp. 161 ss.; Id., Diritto penale, p.s., Delitti contro la persona, Padova, 1995, pp. 104 ss.; in termini analoghi, M.Barni - G.Dell’Osso - P.Martini, op. cit., p. 42;  G.Grasso, op. cit., p. 315; M. Portigliatti Barbos, Diritto di rifiutare le cure, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, p. 32; Pret. Modica, ord. cit., p. 290.

[35] Negli ordinamenti di common law sembra assistersi, in materia di right to die del paziente in stato di incoscienza irreversibile, ad un progressivo (anche se parziale) ridimensionamento dei criteri di substituted judgement, in varia guisa diretti a dedurre quale avrebbe potuto essere la volontà del paziente se egli fosse stato cosciente, a favore di una valorizzazione delle c.d. advance directives o dei living wills, ovvero di precedenti, inequivoche dichiarazioni di volontà del soggetto circa il trattamento cui essere sottoposto in caso di coma: cfr C.S. U.S.A., 25/6/1990, Cruzan v. Director, Missouri Department of Health e alt., in Foro it., 1991, IV, col. 66, note di G. Ponzanelli e A.Santosuosso; F.D. Busnelli, Il diritto e le nuove frontiere della vita umana, in Iustitia, 1987, pp. 273 ss.; R. Cecioni - P.A. Singer, Un approccio canadese al testamento di vita: il consent to treatment act dell’Ontario, in Riv. it. med .leg., 1996, pp. 1275 ss. (più di recente, R.Cecioni – M. Del Grosso, Living Will: analisi dell'esperienza canadese in materia di direttive anticipate, in P.Cattorini (cur.), Le direttive anticipate, cit., pp. 30 ss.); G.Ponzanelli, La Corte suprema esclude la garanzia costituzionale del “right to assisted suicide”, in Foro it., 1998, IV, pp. 76 ss.; A. Santosuosso, La decisione sulle cure quando il paziente è incapace, in Med. e dir. cit., pp. 143 ss.; Id., Aborto e rifiuto di cure in due discusse sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti (Casey e Cruzan), in Pol.dir., 1993, spec. pp. 158 ss.. Più in generale: R.Dworkin, op.cit., pp. 248 ss., spec. pp. 270 ss.. Analoga è la tendenza di fondo dell'ordinamento olandese, notoriamente "all’avanguardia" in materia di diritto a morire: cfr. A. Van Kalmthout, The current duth approach to euthanasia and assisted suicide, in Riv. it. med. leg., 1996, p. 1363 (cfr. poi la recente "riforma delle procedure per porre fine alla vita su richiesta e per i suicidio assistito", l. 137 del 10 aprile 2001, in www.europalex.kataweb.it).

[36] V.per tutti, E.Calò, op.cit., pp. 153 ss. (autore che offre, sul punto, un quadro di considerazioni di grande interesse sul piano de iure condendo, ma che non sembrano in grado di assumere un significato immediato de iure condito). Sul punto v. anche L.Orsi - R.Bailo - M.Gallucci, La Biocard, la carta di autodeterminazione della Consulta di Bioetica, in P.Cattorini (cur.), Le direttive anticipate, cit., p. 70; A.Santosuosso, A proposito di «Living Will», cit., pp. 487 s.

[37] Sulle origini e le implicazioni religiose del divieto di "assumere" sangue animale nella dottrina dei Testimoni di Geova, cfr. la rivista La Torre di Guardia, 1/11/78, pp.16-26.

[38] F.Mantovani, Del. contro la pers., cit., pp. 113 s..; Id., Eutanasia, in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1990, p. 428; ; R. Romboli, La libertà, cit., in Comm.c.c., cit., p. 354.

[39] Parzialmente diverso da quello ora esposto è il criterio del "male minore", ispirato ad una logica "obiettivata" utile alla risoluzione dei c.d. conflitti di doveri, la quale, se accolta, potrebbe condurre a ritenere sempre violabile l'interesse all'autodeterminazione del paziente (anche cosciente), in nome della tutela del bene salute. Cfr. F.Viganò, op.cit., pp. 33 s., spec. p. 35.

[40] Altri hanno invero affermato che «tra i due sacrifici» - quello di una volontà forse attuale ma assolutamente non documentata, e quello di una volontà forse inattuale ma «certa e meditata fino ad epoca recente, rispondente a volte a consolidate concezioni religiose e filosofiche» - sembri «di maggiore entità quello che fa scaturire dall'incertezza relativa sulla attualità della volontà una violazione certa dell'ultima volontà conosciuta»: A.Santosuosso, A proposito di «Living Will», cit., p. 487.

[41] E.Pariotti, op.cit., p. 562.

[42] F.Giunta, Diritto di morire, cit., p. 108.

[43] F.Modugno, op. cit., p. 328.

[44] Cfr. C. Roxin, Sul consenso presumibile, in Antigiuridicità e cause di giustificazione (cur. Moccia), Napoli, 1996, p. 154: «Il nostro ordinamento si fonda, grazie a Dio, sul diritto all’autodeterminazione, che esclude un’"autorità della ragione" di terzi sulle decisioni di uomini adulti e sani dal punto di vista psichico. Ne consegue che anche la momentanea assenza o incapacità di decidere dell’offeso non può essere sfruttata per arrogarsi una tale "autorità della ragione", in modo in linea di principio vietato». Per osservazioni analoghe, cfr. P.D’Addino Serravalle, op. cit., p. 133; S. Del Corso, op. cit., pp. 566 ss.; F. Modugno, op. cit., p. 321; U.G.Nannini, op. cit., p. 483; G.Orrù, La tutela della dignità umana del paziente, in Vivere cit., p. 104; P.Rescigno, Conclusioni, in Trattam. sanit. cit., p. 191; S. Seminara, op. cit., pp. 670 ss.; F. Stella, il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, in Riv. it. med. leg., 1984, p. 1021; D.Vincenzi Amato, Tutela, cit., pp. 39 ss. Più in generale, sul progressivo riaffermarsi dell'autodeterminazione rispetto ad una concezione "positivistica" dei diritti dell'uomo, propensa a ritenere la volontà dello Stato sempre prevalente su quella dei privati, e la scienza come portavoce sempre inconfutabile del miglior interesse dell'individuo: E.Calò, op.cit., spec. pp. 172 ss. Utile ad una riflessione anche G.Pisapia, L'ultimo appello di mio padre, in Dir.pen.proc., 1995, p. 410.

[45] Per un riferimento in tal senso: F.Giunta, Il consenso informato all'atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in Riv.it.dir.proc.pen., 2001, p. 381.

[46] Cfr., per una suggestione di questo tipo, E.Calò, op.cit., pp. 118 s.

[47] Cfr. L.Bisori, Commento alla l. 1°/4/1999 n.91 – Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, in Leg.pen., 1999, spec. pp. 831 ss.

[48] F.Mantovani , Diritto penale, Padova, 2001, p. 262.

[49] Bianca, Diritto civile, III, Milano, 1984, pp. 279, 282; L.Bigliazzi Geri – U.BrecciaF.D.BusnelliU.Natoli, Diritto civile, 1, tomo II, Torino, 1987, p. 628.

[50] Il commentario ufficiale che accompagna il testo della Convenzione (§61) interpreta l'art.9 cit. come norma che attribuisce al medico l'onere di valutare se le volontà del paziente siano "applicabili" alla situazione specifica e siano ancora valide, con particolare riferimento all'evoluzione della scienza medica. D'altra parte, con riferimento al ruolo auspicabile dei c.d. "testamenti biologici", si afferma a ragione che «per quanto prezioso», esso debba invero essere «inquadrato in modo realistico», ovvero ponendo ben attenzione alla sua corrispondenza al caso concreto, «onde evitare che l'autodeterminazione possa diventare un alibi per coprire decisioni altrui»: E.Calò, op.cit., p. 144.

[51] In una diversa prospettiva, si è affermato che la volontà precedentemente espressa dovrebbe valere come elemento, tra gli altri, per giudicare «se quel trattamento è il più adatto in quella specifica situazione per quel paziente, con la sua storia, le sue convinzioni e la sua sensibilità» (G.FrovaA.Santosuosso, Situazioni di emergenza e pazienti incapaci, in A.Santosuosso (cur.), Il consenso informato, cit.).  Quello che invece si propone nel testo, è non già una valutazione di adeguatezza della cura al caso concreto in considerazione anche del precedente dissenso, ma una considerazione inerente all'"applicabilità", per così dire, del dissenso al caso specifico.

[52] Vale la pena aggiungere che forse anche de iure condendo l'introduzione di una regola che sancisse a priori – senza ulteriori specificazioni – la validità del dissenso non confermabile rischierebbe di sacrificare, in nome della certezza, l'ineludibile dimensione casistica e concreta della problematica in esame: una generalizzazione di questo tipo potrebbe difatti legittimare vere e proprie fictiones di esistenza di un rifiuto di cure, in realtà soltanto "apparente". In quest'ottica, appaiono dunque inopportune, per la loro eccessiva astrattezza, norme come quella di cui agli 3, 1° comma, del Disegno di Legge n.1437, comunicato alla presidenza del Senato il 23 maggio 2002, o quella – del tutto uguale – di cui all'art.3, 1° comma, della Proposta di legge n.433, presentata alla Camera dei Deputati il 4 giugno 2001 («Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale»).

[53] Studiando le modalità di formulazione di una possibile "Biocard" (versione italiana degli anglosassoni "testamenti di vita"), si è ritenuto che – per evitare gli opposti inconvenienti di manifestazioni di volontà anticipate troppo generiche (delle quali sarebbe dunque difficile valutare l'attualità logica) o troppo specifiche (e quindi suscettibili di risultare per lo più inapplicabili, stante la mai completamente predeterminabile variabilità in concreto delle situazioni di necessità terapeutica) – tale documento debba essere: a) sufficientemente preciso nell'individuare la gamma di situazioni patologiche che il soggetto riconosca come meritevoli di considerazione b) aperto ad integrazioni successive da parte dell'interessato c) liberamente riscrivibile al momento del verificarsi di nuove condizioni di malattia. Cfr. L.OrsiR.BailoM.Gallucci, op.cit., p. 75.

[54] Sulla mancata revoca come condizione di un'attualità "logica" del dissenso: F.Giunta, Diritto di morire, cit., pp. 108 ss.; Id., Il consenso informato, pp. 380 s.. V. anche L.OrsiR.BailoM.Gallucci, op.cit., p. 73. Taluni affermano che, in casi di questo genere, sarebbe fuorviante parlare di "direttive anticipate", apparendo più espressiva delle peculiarità del caso la dizione "dichiarazione reiterata" di un rifiuto di cure (V.Fineschi-P.Frati- S.Fucci, La trasfusione di sangue tra diritto e sanità, in Giust.pen., 2000, I, p. 127). A parere di altri, peraltro, «solo nell'ipotesi in cui il paziente perda conoscenza dopo aver direttamente espresso al medico un chiaro e consapevole rifiuto della terapia, questi [sarà] vincolato al rispetto della sua volontà; in ogni altro caso appare ben più problematico attribuire valore ad una volontà che il soggetto non sia stato in grado di rinnovare direttamente e personalmente nell'immediatezza dell'evento morte»: E.Palermo Fabris, op.cit., p.214.

[55] F.Giunta, Il consenso informato, cit., p. 382; G.FrovaA.Santosuosso, op.cit.; autori che peraltro sottolineano come altra significativa fonte di documentazione possa essere la cartella clinica.  Meriterebbe inoltre distinguere tra un dissenso dichiarato per iscritto, ma in circostanze non critiche (quando cioè non sussiste, e forse mai si verificherà, una condizione patologica in grado di pregiudicare la sopravvivenza in caso di rifiuto di cure);  un dissenso altrettanto univoco, espresso peraltro in una situazione critica (ad esempio nell'imminenza di un'anestesia che porterà il paziente a non essere più in grado di esprimere la propria volontà); un dissenso, infine, espresso in una situazione critica, ma vigile (come si verifica nelle anemizzazioni al di fuori del contesto operatorio). In linea di massima, non emergono ragioni per negare validità alla seconda e alla terza tipologia di manifestazione di volontà. La prima situazione, invece, può esprimere semplicemente una non si sa quanto profonda e meditata adesione del soggetto ad una determinata ideologia, religione o convinzione (si pensi, ad es., al Testimone di Geova che abbia ricevuto una formazione dottrinale tale da impegnarlo, nella sostanza, a firmare una consimile dichiarazione volontà quando si trova in condizioni di buona salute): nel momento in cui egli esprime una siffatta scelta, per vero, nessuno (nemmeno lui stesso) è in grado di sapere come reagirà veramente durante l'eventuale "prova" che venga a vagliare la potenza della sua fede o il radicamento delle sue convinzioni. Per tale motivo appare forse rischioso affermare acriticamente l'assoluta validità di simili manifestazioni di volontà; meglio è rimettere al medico, nei limiti del possibile, un'indagine volta per volta della loro effettiva corrispondenza ad una Weltanschaung attuale, profonda e incondizionata del paziente, alla luce degli altri elementi di valutazione disponibili nello specifico contesto in cui si presenta l'urgenza medica (con l'avvertenza che la convinzione che il medico dovesse raggiungere potrà, se necessario, escluderne la colpevolezza; e che il suo aver realizzato quel tanto – o quel poco – di accertamento esigibile nel caso concreto, varrà comunque a negare gli estremi di una colpa). Il dissenso espresso nel pieno svolgersi di una "situazione critica", infine (purché manifestato da un paziente comunque cosciente e consapevole) merita estremo rispetto e considerazione: trattasi infatti di una conferma (sovente, v'è da immaginare, drammatica ed internamente conflittuale) delle proprie convinzioni proprio nel momento in cui le medesime si confrontano concretamente con motivazioni contrapposte suscitate da stimoli innati, quali l'istinto di sopravvivenza, il terrore per la morte, la sofferenza fisica. Avvilire il significato di una tale scelta in virtù di generiche "presunzioni", di un supposto best interest frettolosamente dedotto dal "senso comune", e via dicendo, significa svilire quanto di più profondo e drammaticamente personale un uomo possa esprimere, cioè la scelta di affermare sé stesso, come nucleo originale ed unico di valori e di convinzioni, anche di fronte alla sfida estrema del dolore e dell'ignoto. Significa, insomma, umiliare l'essenza specifica di un uomo. Come tali soluzioni possano continuare ad essere proposte in nome del "principio personalistico", di cui all'art.2, sfugge a chi scrive.

[56] Non è da escludere, peraltro, che dalle modalità di formulazione del dissenso si evidenzi come il medesimo sia stato prestato in uno stato di incapacità di intendere e di volere: in tal caso quell'atto di autodeterminazione dovrà ritenersi invalido, ma un'indagine di questo tipo dovrà essere attenta ad evitare semplificazioni deduttive, che potrebbero condurre a ritenere il rifiuto di cure sempre frutto di una "anormalità" psicologica, per il solo fatto di costituire una scelta lato sensu "anomala".

[57] Si afferma, giustamente, che il rifiuto di cure non corrisponde, come tale, ad un suicidio (ad es. A.Santosuosso, A proposito di «Living Will», cit., pp.482 s.); riteniamo opportuno negare validità anche alla relazione inversa (il suicidio non è, come tale, un rifiuto di cure).

[58] Cfr. P.Bellini, Aspetti costituzionali con più specifico riguardo alla libertà religiosa, in Trattam. sanit. cit., p. 63; A. De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato di dir. civ. e comm. A.Cicu - F. Messineo, 2a ed., Milano, 1982, p.105; C.Montanaro, Considerazioni in tema di trattamenti sanitari obbligatori, in Giust. cost., 1983, I, p. 1174. Sugli spazi di impedibilità del suicidio cfr. T.Padovani, Difesa legittima, in Dig. disc. pen., Torino, 1989, p. 25 (dell’estr.).

[59] A.Falzea, Diritto alla vita, diritto alla morte, in I diritti dell’uomo nell’ambito della medicina legale, Milano, 1981, p. 127; Ass. Firenze, 18/10/1990, cit., p. 242. La distinzione tra right to refuse medical treatment (costituzionalmente tutelato) e right to die (privo di riconoscimento costituzionale) è stata di recente sottolineata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America (sent. 26/6/1997, Washington et al. c. Glucksberg et al.; sent. 26/6/97, Vacco et al. c. Quill et al., entrambe in Foro it., 1998, IV, col. 76 ss.).

[60] G. Iadecola, Il nuovo codice di deontologia medica, Padova, 1996, p. 59. Non si può in alcun modo condividere l'opinione secondo la quale il dissenso verso le cure non avrebbe alcun valore sin tanto che il paziente non si sia allontanato dall'ospedale (così invece Pret. Modica, ord. cit., p. 294). Il paziente, pur rifiutando una certa terapia, ha infatti il diritto di continuare a pretendere l'adempimento delle strutture ospedaliere al residuo "obbligo di garanzia".

[61] Sul punto: A.Santosuosso, Il consenso informato, cit., pp. 34 s.

[62] Sui limiti della "libertà di scelta" terapeutica da parte del paziente, cfr. F.Giunta, Il caso Di Bella: libera sperimentazione terapeutica e responsabilità penale, in Dir.pen.proc., 1998, spec. p. 670; F. Mantovani, Libertà della cura e responsabilità del medico, Toscana medica, 1998, (3), p. 9, A. Santosuosso, Troppi giudici clinici e pochi clinici giudiziosi, Tosc. med., (3), 1998, pp. 11 ss; v. anche – con riferimento al caso in cui la terapia "alternativa" possa definirsi "sperimentale" – F.Giunta, Lo statuto giuridico della sperimentazione clinica e il ruolo dei comitati etici, in Dir.pubbl., 2002, p. 630.

[63] Sulla quale cfr., tra i tanti, L.Eusebi, Omissione dell'intervento terapeutico ed eutanasia, in Arch.pen., 1985, pp. 523 ss.; B.Magro, Eutanasia cit., pp. 133 ss.; F.Mantovani, Eutanasia, cit., p. 427; B.Pannain -F. Sclafani - M. Pannain, L’omicidio del consenziente e la questione eutanasia, Napoli, 1988, pp. 7 ss.; Seminara, op. cit., pp. 678 ss.; F. Stella, il problema, cit., p. 1018.

[64] Cfr., in materia di sciopero della fame del detenuto, G. Fiandaca, Sullo sciopero della fame nelle carceri, in Foro it., 1983, II, col. 241.

[65] In caso di rifiuto di cure espresso dai genitori a scapito della salute del figlio minore, il medico avrà inoltre il dovere di ricorrere all'autorità giudiziaria per l’emanazione di provvedimenti sostitutivi del rifiuto. Sul celebre "caso Oneda" cfr. Ass. Cagliari, 10/3/82, in Foro it.,1983, II, col. 27, nota G.Fiandaca; App.ass. Cagliari, 13/12/82, in Giur. it., 1983, II, p. 364; Cass., sez. I, 13/12/83, in Foro it., 1984, II, col. 361, nota A.Floris; Ass. app. Roma, 13/6/1986, in Foro it., 1986, II, col. 606. V. poi V.Crisafulli, op. cit., p. 566; G.Fiandaca, op. ult cit, p. 29; F.Mantovani, Aspetti cit., pp. 65 ss.; C.Montanaro, op.cit., pp. 1161 ss..; Nuvolone, Religione e diritto alla vita, in Ind.pen., 1982, p. 133; R. Riz, Il consenso dell’avente diritto, Padova, 1979, p. 357; R.Romboli, La libertà, cit., in Comm.c.c., cit., pp. 350 ss.; D.Vincenzi Amato Tutela cit., pp. 45 ss.. In giurisprudenza v. poi Pret. Catanzaro, 13/1/1981, in Giust. civ., 1981, I, p. 3098, nota G.Corasaniti; Pret. Arezzo, 24/4/63, in Rep. Foro it., 1964, voce Patria potestà, 1894 nn. 8 e 9. Si ritiene peraltro che, prima di richiedere l’intervento giudiziario, ex artt. 333 e 336 c.c., il medico debba comunque valutare l’utilizzabilità nel caso concreto di tecniche terapeutiche alternative (ed egualmente efficaci) rispetto a quella contestata.

[66] Cfr. F.Giunta, Il consenso informato, cit., pp. 382 ss.

[67] Cfr., di recente, G.Iadecola, Sugli effetti penali della violazione colposa della regola del consenso nell'attività chirurgica, in Cass.pen., 2002, p. 2049.

[68] Ad es. G.Grasso, op.cit., p. 375.

[69] V. in particolare S.Del Corso, op. cit., passim

[70] Su tali questioni cfr., di recente, F.Giunta, Il consenso informato, cit., pp. 398 ss. La Suprema Corte sembra peraltro patrocinare una diversa impostazione, in virtù della quale il consenso (per lo meno il consenso espresso) non sarebbe condicio sine qua non della natura "medica" – e, dunque, intrinsecamente "autorizzata" – del trattamento sanitario, giungendo con ciò a conseguenze applicative e sistematiche differenti da quelle cui si accenna nel testo: v., da ultimo, Cass., sez.I, 29/5/2002-11/7/2002, Volterrani, Riv.it.dir.proc.pen., 2003, 604, con nota sostanzialmente adesiva di G.Lozzi, Intervento chirurgico con esito infausto: non ravvisabilità dell'omicidio preterintenzionale nonostante l'assenza di un consenso informato.